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LegalNews: La risarcibilità del danno da precipitazioni atmosferiche

Con la recente ordinanza n. 18856/2017 la Suprema Corte ha esaminato il tema della risarcibilità, da parte dell’ente proprietario di una strada, dei danni cagionati ad immobili privati da precipitazioni atmosferiche.

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LegalNews: La risarcibilità del danno da precipitazioni atmosferiche
Il caso sottoposto all’esame della Cassazione è il seguente: a seguito di piogge torrenziali, le strutture murarie del locale interrato di proprietà di un soggetto e da esso adibito ad autorimessa e deposito, nonché i mobili che lì si trovavano, venivano danneggiati a causa dell’invasione dell’immobile stesso da parte di acqua mista a fango proveniente dalla vicina strada.

L’interessato, ritenendo che la mancata manutenzione della strada contigua da parte del comune (proprietario) avesse svolto un ruolo determinante nella causazione del danno, agiva nei confronti dell’ente locale per ottenere un risarcimento ai sensi dell’art. 2051 c.c., che detta le regole in tema di risarcibilità del danno causato da cose in custodia. In primo grado la domanda dell’interessato veniva rigettata, con decisione che successivamente veniva ribaltata dalla corte d’appello. L’ente locale ricorreva perciò per cassazione, ritenendo che la eccezionalità delle precipitazioni cadute in occasione dell’allagamento escludessero la responsabilità del soggetto proprietario della strada.

La Suprema Corte sul punto ha preliminarmente rilevato che, ai sensi dell’art. 14 C.d.S., gli enti proprietari delle strade sono tenuti a provvedere: in primo luogo, alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; in secondo luogo, al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; infine, all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Partendo da tali premesse la Cassazione ha proseguito affermando che a carico degli enti proprietari delle strade è quindi certamente configurabile la responsabilità per cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c.: ciò in ragione del particolare rapporto intercorrente tra il proprietario e la cosa, derivante dalla sua disponibilità materiale e dai poteri di effettivo controllo su di essa.

In caso di sinistro, quindi, dei danni cagionati dalla omessa o insufficiente manutenzione risponde ex art. 2051 c.c. l’ente proprietario (o custode) del bene, salvo che riesca a liberarsi della responsabilità presunta a suo carico dando la prova del caso fortuito, ossia dimostrando che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.

In altre parole, l’ente proprietario della strada viene ritenuto colpevole dei danni da essa causati in caso di maltempo salvo che dimostri di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della bene in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso - come detto – l’art. 14 C.d.S.), nonché sulla scorta del principio generale in forza del quale chi cagiona un danno ingiusto ad altri è tenuto a risarcirlo.

La Corte ha proseguito escludendo che il custode di una strada possa invocare l'ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore per andare indenne da responsabilità in presenza di fenomeni meteorologici anche di particolare forza e intensità, protrattisi per tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, in tutti i casi in cui il danno trovi origine nell'insufficienza delle misure adottate per evitare il danno stesso, in particolare quando il sistema di deflusso delle acque meteoriche risulti insufficiente.

Nel caso esaminato, infatti, era stato appurato che se il comune avesse assolto agli obblighi sullo stesso gravanti come custode l'evento dannoso, pur a fronte della eccezionale violenza delle precipitazioni cadute, non si sarebbe verificato o quanto meno avrebbe assunto consistenza ampiamente inferiore. La Cassazione, perciò, ha rigettato il ricorso, confermando la pronuncia della corte d’appello che condannava il comune al risarcimento.

Avv. Mattia Tacchini
www.novastudia.com



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