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LegalNews: Cessioni plurime d’azienda e responsabilità dei cedenti intermedi

La Corte di Cassazione con la ordinanza n. 13706/2017 ha affrontato la questione della responsabilità, in caso di plurime cessioni d’azienda, dei cedenti intermedi per i debiti relativi all’esercizio dell’azienda.

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LegalNews: Cessioni plurime d’azienda e responsabilità dei cedenti intermedi
Come noto, in caso di cessione d’azienda oppure di ramo d’azienda, ai sensi dell’art. 2560 c.c. il cedente non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito; inoltre, nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde di tali debiti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

Tale norma ha due principali funzioni: in primo luogo, evitare che i creditori dell’azienda ceduta possano perdere la garanzia costituita dal patrimonio del cedente; in secondo luogo, aumentare per i creditori stessi la probabilità di recuperare i propri crediti, rendendo responsabile anche il cessionario dei debiti anteriori alla cessione che risultino dai libri contabili.

Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte rientra proprio in questa casistica, con l’aggiunta di un ulteriore elemento: si erano verificate plurime cessioni di ramo d’azienda (nel caso di specie due), con trasferimento del contratto di locazione ad uso commerciale di un immobile originariamente stipulato dal locatore con la società conduttrice, ad altre due resesi acquirenti del relativo ramo d’azienda. Attesa la morosità dell’ultima cessionaria, il locatore agiva nei confronti anche della società originaria locatrice nonché della prima acquirente del ramo d’azienda, per il recupero dei canoni non pagati dalla seconda cessionaria.

Il tribunale territorialmente competente dichiarava risolto il contratto di locazione e condannava la società conduttrice morosa al momento dell’azione del locatore al pagamento dei canoni non corrisposti; rigettava, invece, la domanda rivolta dal locatore alla società originaria locatrice nonché a quella che le era subentrata con la prima cessione del ramo d’azienda. La corte d’appello dichiarava l’inesistenza della sentenza di primo grado a causa di un difetto procedurale, disponendo la rimessione al tribunale; il locatore, ritenendo di avere diritto di rivolgere le proprie pretese anche nei confronti degli altri convenuti, ricorreva per cassazione.

La Suprema Corte, investita della questione, ha rilevato che in caso di cessione del contratto di locazione (contestualmente a quella dell'azienda) effettuata ai sensi dell’art. 36 della L. n. 392/1978, senza il consenso del locatore alla liberazione del cedente, tra quest’ultimo e il cessionario divenuto successivo conduttore dell'immobile esiste un vincolo di responsabilità sussidiaria, contraddistinta dal c.d. "beneficium ordinis": esso consente al locatore di rivolgersi al cedente, con la proposizione delle relative azioni giudiziali per il soddisfacimento delle obbligazioni inerenti al suddetto contratto, solo dopo che si sia verificato l'inadempimento del cessionario nuovo conduttore, nei cui confronti è necessaria la preventiva richiesta di adempimento mediante la semplice modalità della messa in mora.

Tale responsabilità sussidiaria opera però solo quando vi sia un’unica cessione di azienda e di contratto; nell'ipotesi invece di plurime cessioni a catena, caratterizzate ciascuna dalla dichiarazione di non liberazione dei relativi cedenti, viene a configurarsi tra tutti i cedenti intermedi del contratto stesso (compreso il primo) un vincolo di corresponsabilità al quale è applicabile la regola generale della presunzione di solidarietà prevista dall'art. 1294 cod. civ.: tutti i cedenti (a loro volta cessionari) non liberati dal locatore risponderanno perciò in solido tra loro dell'obbligazione inadempiuta dall'attuale conduttore.

La Cassazione, perciò, ha accolto il ricorso del locatore.

Avv. Mattia Tacchini
www.novastudia.com



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