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LegalNews: Assicurazione: aumento del rischio e adeguamento automatico del premio

La Suprema Corte con la sentenza n. 2715/2017 ha affrontato il tema dell’operatività della clausola di adeguamento automatico del premio nel contratto di assicurazione quando si verifichi un aggravamento del rischio assicurato.

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LegalNews: Assicurazione: aumento del rischio e adeguamento automatico del premio
Senza volersi dilungare eccessivamente sulla disciplina del contratto di assicurazione, piuttosto complessa, in questa sede è sufficiente sottolineare che - ai sensi dell’art. 1898 co. I c.c. - quando si verifica un aggravamento del rischio dedotto nel contratto di assicurazione, il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso alla compagnia assicurativa nel caso in cui l’aumento del rischio sia tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, egli non avrebbe stipulato il contratto oppure l’avrebbe fatto a fronte della previsione di un premio più elevato.

A seguito dell’aggravamento del rischio la compagnia assicurativa può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza di tale circostanza. Il recesso della compagnia assicurativa ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che essa non avrebbe stipulato il contratto; ha effetto dopo quindici giorni, invece, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

In caso di aggravamento del rischio che avrebbe potuto influenzare la stipulazione del contratto oppure la quantificazione del premio, ai sensi dell’art. 1898 co. IV c.c. se si verifica il sinistro prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, la compagnia assicuratrice non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che essa non avrebbe stipulato il contratto se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, l’indennizzo in caso di sinistro è ridotto, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Conclusi i cenni di cui sopra sulla disciplina applicabile al contratto in caso di aggravamento del rischio, di seguito esaminiamo il caso sottoposto alla Suprema Corte. Nel caso che ci occupa il contraente e la compagnia nel contratto di assicurazione avevano previsto che, in determinati casi di aggravamento del rischio, il premio sarebbe aumentato automaticamente.

Più nel dettaglio, l’assicurazione stipulata era un prodotto contro il rischio incendio di un capannone che era vuoto al momento della stipulazione del contratto: era perciò stata inserita una clausola apposita che prevedeva che “i premi della seguente assicurazione sono stati convenuti sulle seguenti specifiche dichiarazioni del contraente o assicurato: che i fabbricati assicurati alla partita 1) sono vuoti. Qualora intervenga un mutamento nel rischio che comporti una variazione di queste dichiarazioni, il contraente o l'assicurato si obbliga a darne avviso alla società ed il contraente a pagare l'aumento del premio in conformità a quanto stabilito dalla tariffa per le variate caratteristiche del rischio. Se il sinistro si verifica prima che il contraente o l'assicurato abbia adempiuto ad entrambi i detti obblighi, si applica il disposto dell'art. 1898 c.c., u.c.”.

Nel caso di specie si verificava proprio un incendio nel capannone assicurato: durante i successivi sopralluoghi dei periti emergeva che l’immobile era stato riempito di merci e macchinari senza che il soggetto assicurato comunicasse la circostanza – e il conseguente aumento del rischio – alla compagnia. Quest’ultima, perciò, rifiutava ci corrispondere l’indennizzo (nel caso in esame, più correttamente, si trattava di un acconto); l’assicurato otteneva perciò un decreto ingiuntivo nei confronti della compagnia assicurativa, la quale si opponeva. Sia in primo che in secondo grado l’opposizione veniva rigettata, con condanna dell’assicuratore a corrispondere quanto dovuto. In particolare la Corte d’Appello rilevava che la compagnia assicurativa non avesse fornito alcuna prova del fatto che il riempimento del capannone avesse effettivamente causato un aumento del rischio assicurato. La compagnia assicuratrice, perciò, ricorreva per cassazione.

La Suprema Corte, investita della questione, ha rilevato innanzitutto che le parti possono espressamente prevedere che il verificarsi di determinate circostanze costituisca senz'altro un aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 1898, e che all'avverarsi di esse l'assicurato sia tenuto al pagamento di un premio maggiore. In tal caso l'avverarsi della circostanza è fatto costitutivo dell'obbligo di adeguamento del premio, a prescindere da qualsiasi sua incidenza concreta sulla probabilità del rischio. Sul punto la Corte ha concluso che una clausola che preveda l’adeguamento automatico del premio all’aumentare del rischio assicurato è perciò sicuramente legittima.

Infine, la Cassazione ha espressamente sottolineato che la Corte d’Appello ha omesso di tenere in considerazione la clausola sopra descritta, contenuta nell'allegato alla polizza: il giudice, infatti, ha concentrato la propria valutazione sulla obiettiva situazione di fatto, omettendo del tutto l'esame del contratto sul punto. La Corte ha perciò rinviato la causa al giudice di merito in diversa composizione, il quale sarà chiamato ad accertare se la clausola negoziale richiamata costituisca una previsione contrattuale in base alla quale debba ritenersi che il verificarsi del mutamento nella condizione del capannone assicurato, da vuoto a pieno, rappresenti senz'altro aggravamento del rischio: nel caso in cui la Corte d’Appello dovesse riscontrare tale circostanza di fatto, dovrà ritenere integrata la fattispecie legale di cui all'art. 1898 c.c. e qualificare come legittimo il rifiuto della compagnia assicuratrice di corrispondere l’indennizzo.

Avv. Mattia Tacchini
www.novastudia.com



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