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LegalNews: La negoziazione assistita: risolvere una controversia evitando il tribunale - Parte III

In questo ultimo contributo verrà esaminata la disciplina della procedura di negoziazione nella materia del diritto di famiglia. Essa è applicabile ai casi di separazione, di divorzio (ossia scioglimento del matrimonio) e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, per i quali il Decreto Legge n. 132/2014 ha dettato norme apposite.

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LegalNews: La negoziazione assistita: risolvere una controversia evitando il tribunale - Parte III
E’ necessario sottolineare che il Decreto Legge è stato in parte modificato in sede di conversione, ad opera della Legge n. 162/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014; si darà conto sia della disciplina originaria che di quella che troverà applicazione in sede di conversione.

Il testo originario del Decreto innanzitutto prevedeva che un solo avvocato potesse assistere entrambe le parti in sede di negoziazione, anche nell’ambito del diritto di famiglia; la legge di conversione, al contrario, richiede che partecipi alla negoziazione almeno un avvocato per parte, a garanzia della tutela dei diritti degli interessati.

La negoziazione assistita, come previsto dall’art. 6 del Decreto Legge, non può trovare applicazione in presenza di figli minori, portatori di handicap grave oppure non economicamente autosufficienti. In realtà, la legge di conversione prevede l’applicabilità dello strumento anche in tali ipotesi, però solo rispettando procedure apposite, come si vedrà di seguito.

In assenza di figli minori, portatori di handicap grave oppure non economicamente autosufficienti, la legge di conversione richiede che l’accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita venga trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente che, dopo aver verificato la regolarità dell’accordo, darà il nulla osta alla trascrizione dello stesso nei registri dello Stato Civile (del Comune dove il matrimonio è stato iscritto o trascritto), che deve essere richiesta dall’avvocato entro dieci giorni: da quel momento l’accordo produrrà gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

In presenza di figli minori, portatori di handicap grave oppure non economicamente autosufficienti, la legge di conversione richiede che l’accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita venga trasmesso entro dieci giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente che, dopo aver verificato che esso corrisponda agli interessi dei figli (con un controllo, quindi, molto più penetrante), darà il nulla osta alla trascrizione dello stesso nei registri dello Stato Civile (del Comune dove il matrimonio è stato iscritto o trascritto), adempimento che dovrà essere richiesto dall’avvocato entro dieci giorni. L’accordo produrrà gli stessi effetti di un provvedimento giudiziale, come visto sopra.

Quando il Procuratore della Repubblica ritiene che l'accordo non corrisponde all'interesse dei figli, lo trasmette entro cinque giorni al Presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti per ottenere i chiarimenti del caso.

Avv. Mattia Tacchini



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