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La Firma del non Vedente

Riceviamo e pubblichiamo, una nota dell'Unione Italiana Ciechi Novara e Vco, riguardante le problematiche della firma del non vedente.

Verbania
La  Firma del non Vedente
Troppo spesso accade che la firma del non vedente venga considerata non valida. Diversi nostri associati segnalano difficoltà incontrate in alcuni edifici pubblici, circa la validità della firma del non vedente.

Nello specifico, sono state registrate da questa Unione Ciechi diverse problematiche riguardo la carta d’identità. Quando il non vedente viene dichiarato sul documento d’identità incapace o impossibilitato alla firma, si creano disagi nella stipula di contratti o atti in genere che richiedono la firma del non vedente.

A tal proposito si fa presente che la legge n. 18 del 3 febbraio 1975, afferma che la firma apposta da un cieco in calce ad un documento è pienamente valida ed obbliga il cieco al rispetto di quanto contenuto nel documento.

Il non vedente ha la facoltà di farsi assistere durante la sottoscrizione o anche di far redigere l'atto ad un'altra persona. In questi casi l'assistente dovrà apporre la propria firma sotto quella del cieco, indicando rispettivamente se si tratta di "testimone" o di "assistente alla redazione dell'atto". La presenza di due testimoni è obbligatoria esclusivamente nel caso in cui il cieco non sia in grado di firmare.

La persona affetta da cecità congenita o contratta successivamente, per qualsiasi causa, è a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire, purché non sia inabilitata o interdetta a norma degli articoli 414, 415 e 416 del codice civile.

Speriamo di aver dato un informazione utile che possa aver chiarito la situazione della firma dei non vedenti.

Il Presidente UICI Novara e VCO
Gallo Pasquale



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