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LegalNews: Esdebitazione nel fallimento e debiti previdenziali

La Suprema Corte con la recente sentenza n. 4844/2016 ha trattato il tema dell’esdebitazione dell’imprenditore a seguito della dichiarazione di fallimento e dell’estensione di tale istituto ai debiti di natura previdenziale.

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LegalNews: Esdebitazione nel fallimento e debiti previdenziali
Nel caso sottoposto alla Suprema Corte l’INPS aveva presentato reclamo avanti la corte d’appello territorialmente competente contro la decisione del tribunale che aveva sancito la esdebitazione del fallito, a seguito della chiusura della procedura concorsuale, anche a fronte di debiti previdenziali non saldati. Considerato che la corte d’appello aveva rigettato il reclamo dell’ente previdenziale, quest’ultimo ricorreva per cassazione.

Come noto, ai sensi dell’art. 120 co. III L.F. (R.D. n. 267/1942) con la chiusura del fallimento i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e ss. L.F..

Proprio l’art. 142 L.F., il quale disciplina l’istituto della esdebitazione, espressamente sancisce al co. I che il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che: abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e si sia adoperato per il proficuo svolgimento delle operazioni; non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; abbia consegnato tutta la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento; non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta; non abbia distratto distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa.

D’altra parte l’art. 142 L.F. al penultimo comma elenca i debiti che sono esclusi dall’esdebitazione, ricomprendendovi gli obblighi di mantenimento e alimentari, nonché le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa.

L’INPS nel proprio ricorso per cassazione sosteneva che i debiti previdenziali, avendo natura pubblicistica, fossero sottratti all’istituto della esdebitazione e, in subordine, che comunque essi fossero ricompresi tra i debiti estranei all’esercizio dell’impresa, quindi esclusi dall’applicazione dell’istituto.

La Suprema Corte, rigettando il ricorso e confermando la pronuncia impugnata, ha innanzitutto ritenuto che l'art. 142 penultimo comma L.F., non menzionando espressamente i debiti previdenziali come esclusi dall’esdebitazione, abbia sancito l’applicazione in via generale a tali rapporti dell’istituto. Inoltre, la Corte ha escluso che i debiti previdenziali possano rientrare tra quelli derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa, considerato che il rapporto previdenziale sorge in occasione del rapporto di lavoro ed i relativi debiti sono strettamente collegati all'esercizio dell'impresa e della stessa costituiscono necessaria conseguenza.

Avv. Mattia Tacchini
www.novastudia.com



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