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LegalNews: Notifica alla società ricevuta da un soggetto non dipendente

Con la recentissima Sentenza n. 7306 del 13.04.2016 la Suprema Corte ha nuovamente affrontato il tema – molto sentito – della regolarità della notifica destinata ad una società, quando essa sia stata ricevuta da un soggetto non dipendente e presso un luogo diverso dalla sede legale.

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LegalNews: Notifica alla società ricevuta da un soggetto non dipendente
Nel caso sottoposto alla Corte una società in nome collettivo ricorreva per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello competente, rilevando che la propria condanna era stata basata su di un atto notificato ad un soggetto il quale non vantava un particolare rapporto con la società, in quanto era stato dimostrato che esso non aveva mai avuto rapporti sociali con la s.n.c. e che lo stesso non risultava tra i dipendenti. Inoltre, la notifica doveva ritenersi ugualmente nulla perché effettuata in luogo diverso dalla sede legale della ricorrente.

Il tema risulta sicuramente molto sentito poiché, soprattutto nel caso di società che hanno un organico molto limitato e una strutturazione aziendale elementare, spesso accade che la sede legale si trovi in luogo diverso da quella effettiva (ad esempio presso un commercialista), in quanto generalmente le maestranze dell’azienda si trovano presso i clienti a svolgere la propria attività e la società non dispone di personale amministrativo. Accade sovente, perciò, che la notifica venga effettuata dall’ufficiale giudiziario presso la sede effettiva, individuata sulla base delle indicazioni ricevute presso la sede legale, e che essa venga ricevuta da soggetti che si trovano a vario titolo presso tale sede effettiva, senza però essere legati all’ente destinatario della notifica da un rapporto di lavoro subordinato o associativo.

La Suprema Corte, rimanendo nel solco del proprio orientamento maggioritario, ha innanzitutto rilevato che ai fini della regolarità della notifica ai sensi dell'art. 145 c.p.c., è sufficiente che il ricevente sia legato alla persona giuridica stessa da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di lavoro subordinato, può risultare anche dall'incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza: in quest’ottica, se dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulta la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede (legale o effettiva), si presume che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica. La società, per vincere tale presunzione, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere un suo dipendente, non era neppure addetta alla sede perché non legata alla società da alcun rapporto idoneo a legittimarla alla ricezione degli atti.

Inoltre la Cassazione ha perentoriamente sancito che ai sensi dell'art. 46 c.c. i terzi possono considerare come sede della società, oltre a quella amministrativa, anche quella effettiva; tale conclusione deriva dagli obblighi di ricerca del destinatario gravanti sull'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 148 c.p.c., co. II e dalla lettera dell'art. 145 c.p.c., il quale non distingue ai fini della notifica tra sede legale ed effettiva. Quest’ultima, dunque, non può essere pretermessa se conosciuta dal notificante e posso esservi validamente effettuate le notifiche.

Avv. Mattia Tacchini
www.novastudia.com



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