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LegalNews: La prova dell’incarico conferito al professionista con e-mail

Con la recente sentenza n. 2319/2016 la Suprema Corte ha esaminato il tema dell’idoneità delle e-mail a fornire la prova del conferimento dell’incarico a un professionista.

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LegalNews: La prova dell’incarico conferito al professionista con e-mail
Nel caso esaminato dalla Cassazione un avvocato aveva svolto attività di consulenza di natura stragiudiziale relativamente a iniziative espletate in territorio cinese da una società italiana poi dichiarata fallita; il curatore del fallimento aveva rigettato l’istanza presentata dall’avvocato per l’ammissione al passivo in quanto riteneva che il mandato professionale – e quindi, di conseguenza, il relativo credito – non fossero stati provati dal professionista, il quale non disponeva di una scrittura avente data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c. per provare l’incarico ricevuto. Anche il giudice delegato aveva confermato il rigetto dell’istanza di ammissione al passivo del professionista per le medesime ragioni.

L’avvocato a sostegno del proprio credito aveva prodotto alcune conversazioni e-mail intercorse con uno degli amministratori della società e con l’amministratore delegato, producendo altresì documenti in lingua inglese che costituivano il prodotto della sua attività di consulenza. Al contempo, però, il legale non aveva prodotto un contratto di conferimento dell’incarico consulenziale avente il requisito della data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c.; come noto, quest’ultimo sancisce che - in assenza di autenticazione della sottoscrizione da parte di notaio - una scrittura privata presenti data certa solo dal momento della sua registrazione, dal giorno della morte (o sopravvenuta incapacità alla sottoscrizione) di almeno uno dei sottoscrittori, da quando il suo contenuto venga riprodotto in un atto pubblico oppure dal giorno in cui un altro fatto stabilisca in modo certo l’anteriorità della scrittura.

La Suprema Corte, invece, ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato, affermando che il mandato professionale per l'espletamento di attività di consulenza (e comunque di attività stragiudiziale) non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, per la sua validità o per la sua prova, potendo essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti; in tale ottica il giudice può - ad esempio in sede di accertamento del relativo credito nel passivo fallimentare - tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, ammettere l'interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il suo contenuto.

La Cassazione, inoltre, ha rilevato che l'inopponibilità per difetto di data certa ex art. 2704 c.c. non riguarda il mandato professionale, bensì la data della scrittura prodotta, con la conseguenza che l’incarico e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso.

La Corte, perciò, ha confermato che, salvo il caso che norme di legge impongano la stipulazione del mandato professionale in forma scritta, l’incarico può essere validamente conferito con qualsiasi mezzo idoneo a manifestare la volontà delle parti e, quindi, anche per mezzo di e-mail. Questa conclusione, peraltro, pare estensibile a tutte le forme di attività professionale e non limitata all’incarico di consulenza stragiudiziale conferito all’avvocato.

Avv. Mattia Tacchini
www.novastudia.com



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