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LegalNews: Le Sezioni Unite sulla clausola claims made

Le Sezioni Unite della Suprema Corte con la fondamentale sentenza n. 9140/2016 sono intervenute sul fondamentale tema della validità della clausola claims made, contenuta in moltissimi contratti di assicurazione della responsabilità civile e in particolare nelle assicurazioni professionali.

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LegalNews: Le Sezioni Unite sulla clausola claims made
Per comprendere appieno il tema trattato, sono necessari alcuni cenni introduttivi. Ai sensi dell’art. 1917 c.c. il contratto di assicurazione della responsabilità civile è quello in base al quale l’assicuratore si impegna a tenere indenne l'assicurato di quanto quest’ultimo potrebbe essere tenuto a pagare ad un terzo a titolo di risarcimento, a causa di un fatto dannoso cagionato dallo stesso assicurato. Tipico esempio di tale tipologia di contratto è l’assicurazione che viene stipulata dai professionisti a copertura dei rischi derivanti dalla propria attività e, in particolare, per essere tenuti indenni da eventuali richieste risarcitorie proposte da clienti danneggiati da eventuali errori del professionista.

Questo tipo di contratti, secondo il codice civile, è basato sullo schema c.d. loss occurence: esso prevede che l’assicuratore debba indennizzare tutti i sinistri verificatisi mentre era in vigore la copertura assicurativa, anche se la richiesta risarcitoria viene trasmessa dal terzo danneggiato al professionista in un momento (anche di molto) successivo all’evento dannoso. Questa impostazione contrattuale rende particolarmente difficile per la compagnia assicurativa lo stanziamento delle riserve necessarie a coprire eventuali sinistri, in quanto questi ultimi possono emergere anche a diversi anni di distanza (entro il termine di prescrizione della relativa azione) dalla cessazione della copertura assicurativa.

Per ovviare al problema da ultimo esposto è frequentissimo l’inserimento in tali contratti della clausola c.d. claims made: essa prevede che vengano coperti solo i sinistri per i quali la richiesta risarcitoria viene trasmessa all’assicurato durante il periodo di vigenza del contratto assicurativo, a prescindere dal momento in cui l’evento dannoso si è verificato. In essi, peraltro, si può prevedere che la copertura si estenda anche a sinistri verificatisi in un momento anteriore alla stipulazione del contratto, purché – ovviamente - la relativa richiesta risarcitoria venga inviata durante la copertura. Volendo ulteriormente approfondire, le clausole claims made si suddividono ulteriormente in due tipologie: quelle pure, ossia quelle basate sullo schema di funzionamento sopra descritto; quelle miste, le quali prevedono esclusivamente la copertura dei sinistri che si sono verificati durante la vigenza della copertura e per i quali è stata inviata la richiesta risarcitoria prima della scadenza della copertura assicurativa. Si capisce agevolmente che le clausole claims made miste risultano particolarmente limitanti per l’assicurato, in quanto restringono molto l’ambito dei sinistri indennizzabili, risultando perciò molto favorevoli alla compagnia assicurativa.

Le clausole claims made hanno da sempre diviso la giurisprudenza e gli studiosi del diritto assicurativo: esse, infatti, sembrano violare uno dei principi cardine in materia di assicurazione della responsabilità civile, ossia quello per il quale si può assicurare solo il rischio che si verifichi un determinato evento dannoso e non, al contrario, prevedere che al momento della stipulazione del contratto assicurativo l’evento dannoso possa essersi già verificato, ma non essere ancora stato portato a conoscenza dell’assicurato. Per questo motivo, generalmente, il contratto contenente la clausola claims made non viene ricondotto all’assicurazione della responsabilità civile, bensì ad un contratto atipico lecito ex art. 1322 c.c..

Premesso quanto sopra per permettere di comprendere i temi affrontati dalla Suprema Corte, di seguito esaminiamo brevemente il caso sottoposto alle Sezioni Unite: un ente ospedaliero aveva stipulato un contratto di assicurazione della responsabilità civile contenete una clausola claims made c.d. mista, per tutelarsi dalle richieste risarcitorie di eventuali pazienti lesi da errori dei propri medici. In un caso l’evento dannoso si era verificato durante il periodo di vigenza del contratto, ma la richiesta risarcitoria era intervenuta dopo la conclusione della durata della copertura. L’ente ospedaliero, perciò, tentava di confutare la validità della clausola claims made, sostenendo che essa dovesse perciò essere sostituita con lo schema loss occurence contenuto dall’art. 1917 c.c.. In primo grado veniva riconosciuta la fondatezza della posizione dell’ente ospedaliero e le compagnie assicuratrici coinvolte venivano condannate a tenere indenne l’assicurato, mentre in appello la decisione veniva ribaltata a favore delle compagnie, in quanto la clausola veniva ritenuta valida.

Sul punto le Sezioni Unite hanno innanzitutto affermato che la clausola claims made non prevede una limitazione di responsabilità per l’assicuratore, non dovendo essere oggetto della doppia sottoscrizione prevista dagli artt. 1341 e 1342 c.c.: essa, infatti, tende a delimitare l’oggetto del contratto assicurativo, ossia l’entità della copertura fornita.

Partendo da questo presupposto, la Suprema Corte ha ritenuto di dover basare il suo accertamento sulla verifica della meritevolezza – da svolgere in concreto – dei fini perseguiti dal contratto (perciò atipico) nel quale viene inserita la clausola claims made, con specifico riferimento a quelle di tipo c.d. misto: quest’ultima clausola, perciò, può essere dichiarata nulla quando in concreto l’assetto di interessi perseguito con il suo inserimento nel contratto risulti privo di meritevolezza per l’ordinamento, con una valutazione da svolgersi in concreto, caso per caso. Inoltre, nel caso in cui al contratto sia applicabile la disciplina del codice del consumo, tale clausola può essere dichiarata nulla anche qualora determini, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Avv. Mattia Tacchini
www.novastudia.com



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