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LegalNews: Illegittima segnalazione in Centrale Rischi: risarcimento del danno?

La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 1931 del 25.01.2017 ha affrontato il tema della illegittima segnalazione di un soggetto in centrale rischi e dell’eventuale risarcimento del danno da parte dell’istituto di credito.

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LegalNews: Illegittima segnalazione in Centrale Rischi: risarcimento del danno?
Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte è il seguente: un soggetto, titolare di uno studio professionale, conveniva in giudizio l’istituto di credito con il quale aveva intrattenuto alcuni rapporti finanziari e la Banca d’Italia: l’azione civile era tesa ad ottenere la condanna dei convenuti alla immediata cancellazione del suo nominativo dalla Centrale Rischi, ove era stato inserito a seguito di una illegittima segnalazione effettuata dalla banca convenuta, nonché al risarcimento dei danni e alle spese.

Tanto in primo quanto in secondo grado le domande dell’attore venivano rigettate, sulla base del rilievo secondo il quale la segnalazione in centrale rischi era stata legittimamente effettuata, essendo incontestata l'erogazione di somme da parte della banca e la restituzione non integrale di esse. Il titolare dello studio professionale, perciò, ricorreva per cassazione, ottenendo la riforma della sentenza, in quanto il tribunale non aveva correttamente individuato il presupposto della segnalazione a sofferenza, che deve essere operata sulla base di una valutazione - da parte dell'intermediario - della complessiva situazione finanziaria del cliente; più nel dettaglio, per legittimare la segnalazione in centrale rischi tale valutazione deve far emergere una grave (e non transitoria) difficoltà economica del cliente, che non può scaturire automaticamente da un mero ritardo nel pagamento del debito. La Corte di Cassazione, perciò, cassava con rinvio la pronuncia.

In sede di giudizio di rinvio il tribunale competente dichiarava l'illegittimità del trattamento dei dati personali del ricorrente da parte dell’istituto di credito e ordinava alla Banca d'Italia l'immediata cancellazione del nominativo del ricorrente dalla centrale rischi, categoria "sofferenze", rigettando però la domanda risarcitoria avanzata dall’attore.

Per quanto concerne la domanda risarcitoria, il tribunale rilevava che l’attore aveva allegato nei propri atti di causa di aver richiesto la concessione di linee di credito per la propria attività e di non averle potute ottenere a causa della segnalazione alla centrale rischi, ma detta allegazione era rimasta priva di prova: l’attore, ricorreva perciò nuovamente per cassazione, ritenendo che ai sensi dell’art. 2050 c.c. la prova del danno patito dovesse discendere in via sostanzialmente automatica dalla illegittima segnalazione.

Per permettere di comprendere appieno la questione oggetto della pronuncia resa dal tribunale, è opportuno premettere che l’art. 2050 c.c. disciplina la responsabilità (di natura extracontrattuale) derivante dall’esercizio di attività pericolose, stabilendo che chiunque danneggi altri nello svolgimento di un'attività pericolosa (qualificabile come tale per la sua stessa natura o per la natura dei mezzi adoperati) è tenuto al risarcimento del danno, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitarlo. L’applicabilità di tale norma al caso in esame è sancita dall’art. 15 del TU Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), il quale prevede che la risarcibilità del danno cagionato dall’illegittimo trattamento dei dati personali (concetto nel quale rientra anche la illegittima segnalazione in Centrale Rischi) venga decisa secondo le previsioni dell’art. 2050 c.c..
La Suprema Corte, nuovamente investita della questione, ha rilevato che l'affermazione della responsabilità dell'esercente l'attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., richiede comunque l'accertamento della sussistenza di un nesso di causalità tra l'attività e il danno patito dal terzo e, evidentemente, richiede che un danno si sia effettivamente verificato in capo al titolare dei dati: è perciò erroneo affermare che, in caso di esercizio di attività pericolose (tra le quali il trattamento dei dati personali e la conseguente illegittima segnalazione in Centrale Rischi), si possa ritenere sussistente il danno per il fatto stesso dello svolgimento dell'attività pericolosa. Al contrario, il soggetto che affermi di essere stato danneggiato dalla illegittima segnalazione e chieda il relativo risarcimento deve necessariamente provare di aver patito un danno concreto, come ad esempio la impossibilità di accedere al credito.

D’altra parte, nessuno dei tre testi sentiti dal giudice di merito sul punto - impiegati di altrettanti istituti di credito ai quali l’attore affermava di essersi rivolto per ottenere finanziamenti, ricevendo un diniego - aveva riferito di ver ricevuto richieste di finanziamento. Nel caso concreto, perciò, l’attore non aveva minimamente fornito la prova del danno del quale domandava il risarcimento. La Corte, perciò, ha confermato la decisione del tribunale, rigettando la domanda di risarcimento del danno.

Avv. Mattia Tacchini
www.novastudia.com



2 commenti  Aggiungi il tuo

Vedi il profilo di Egidio righetti Illegittima segnalazione in centrale rischi
Egidio righetti
21 Febbraio 2017 - 09:12
 
Questa sentenza è veramente un passo avanti se si pensa all' assurdità del fatto che per il mancato pagamento di una rata
si viene segnalati alla centrale rischi, con tutte le conseguenze del caso, come se si fosse inadempimenti in toto
Vedi il profilo di Egidio righetti Illegittima segnalazione in centrale rischi
Egidio righetti
21 Febbraio 2017 - 09:12
 
Questa sentenza è veramente un passo avanti se si pensa all' assurdità del fatto che per il mancato pagamento di una rata
si viene segnalati alla centrale rischi, con tutte le conseguenze del caso, come se si fosse inadempimenti in toto



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