Con Silvia per Verbania: incompatibilità in Consiglio

Riceviamo e pubblichiamo, un comunicato della Lista Civica Con Silvia per Verbania, in cui chiedono una discussione in Consiglio Comunale per valutare l'incompatibilità del Consigliera M5S Campana.

  
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Il sig. Campana Roberto, in qualità di consigliere comunale di Verbania, con ricorso al TAR del Piemonte in data 26/04/2017 ha impugnato le deliberazioni n. 11, 12 del 21 febbraio 2017 nonché 12, 13 e 16 del 22 febbraio 2017.

Ai sensi dell’art. 63 comma 1 punto 4) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, vogliamo contestare la sopravvenuta incompatibilità con il suddetto ruolo di consigliere comunale del Comune di Verbania per lite pendente instaurata dallo stesso in qualità di parte ricorrente, in un procedimento amministrativo avanti al TAR, contro il Comune di Verbania.

Nel merito del ricorso, si lamenta la mancata partecipazione dei revisori dei conti alle sedute consiliari. Come confermato anche dal segretario generale durante il consiglio comunale nel quale abbiamo approvato il bilancio di previsione, troviamo infondato il motivo del ricorso. I revisori dei conti avevano rilasciato il proprio positivo parere, in via preventiva e pertanto, la loro mancata partecipazione alle sedute del consiglio non invalida né legittimità le deliberazioni adottate per l’approvazione del bilancio.
Chiederemo che sia messo all'ordine del giorno la discussione dell'incompatibilità del consigliere del gruppo Movimento 5 Stelle. Il consiglio comunale si dovrà quindi esprimere sull'incompatibilità del consigliere comunale (come avvenuto per il consigliere Immovilli).

Niente di personale, si tratta solo del rispetto delle leggi, confidiamo che gli altri gruppi (anche i grillini) accetteranno il dibattito in consiglio.

Sentenza del 23 luglio 2015 n. 854 la sezione I del Tar Veneto
Secondo il consolidato e noto orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, i consiglieri comunali, in quanto tali, non sono legittimati ad agire contro l’Amministrazione di appartenenza, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
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