LegalNews: Impiego stabile: diritto all’assegno divorzile?

La Suprema Corte con la recente ordinanza n. 20525/2017 ha ribadito il proprio orientamento in forza del quale il diritto all’assegno divorzile viene escluso quando l’ex coniuge risulti avere un impiego stabile, che gli permetta di vivere dignitosamente e a prescindere dal tenore di vita goduto durante il matrimonio.

  
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Il caso sottoposto alla Suprema Corte è il seguente: il tribunale competente, in sede di divorzio, riconosceva a favore della ex moglie un assegno divorzile, pur a fronte del fatto che la donna fosse un insegnante, risultasse proprietaria della casa di abitazione e avesse anche effettuato alcuni investimenti immobiliari.

Il giudice basava la propria decisione sul rilievo che l’ex marito aveva redditi di molto superiori alla donna, tanto che la famiglia - in costanza di matrimonio - aveva goduto di un discreto tenore di vita. La decisione veniva confermata in sede di appello. L’ex marito ricorreva perciò per cassazione.

La Cassazione, investita della questione, ha ritenuto opportuno dare continuità al proprio orientamento, veicolato dalla storica sentenza n. 11504/2017, in forza del quale deve essere escluso il diritto dell’assegno divorzile a favore del coniuge, dotato di redditi inferiori, ma sufficienti a garantirgli l’indipendenza economica e, quindi, un’esistenza dignitosa. Con tale storica sentenza - oggetto di un mio precedente post - la Suprema Corte si era distaccata dal proprio precedente orientamento, in base al quale l’assegno divorzile veniva concesso al coniuge dotato di redditi inferiori quando ciò si rendesse necessario per permettergli di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

La Cassazione ha perciò cassato la sentenza d’appello, sottolineando che il diritto all’assegno divorzile può essere riconosciuto all’ex coniuge meno abbiente solo a seguito di una valutazione che si articola in due distinte fasi: in primo luogo, è necessario accertare - in base al principio dell’autoresponsabilità economica degli ex coniugi - se l’individuo dotato di redditi inferiori possieda entrate sufficienti a garantirgli un’esistenza libera e dignitosa oppure se, comunque, sia in grado di procurarsele; in secondo luogo, e solo dopo che sia stata esclusa l’indipendenza economica (concreta o almeno potenziale) dell’ex coniuge, si può provvedere alla quantificazione dell’eventuale assegno divorzile sulla scorta del principio di solidarietà economica tra gli ex coniugi.

La Corte, perciò, ha ritenuto che lo stipendio derivante dall’impiego di insegnante, la proprietà della casa di abitazione e l’effettuazione di investimenti immobiliari fossero indici più che sufficienti della indipendenza economica della ex moglie, pur a fronte dei redditi superiori goduti dall’ex marito.

Avv. Mattia Tacchini
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