LegalNews: Attività lavorativa svolta durante il periodo di malattia

La Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 21667 del 19.09.2017 ha affrontato il tema della possibilità, per il dipendente in malattia, di svolgere altre attività lavorative.

  
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Il caso sottoposto al giudizio della Cassazione è il seguente: un dipendente con mansioni di autotrenista, addetto altresì allo scarico della merce trasportata, durante un periodo di malattia (dovuto ad un infortunio lavorativo cagionato da una contusione alla spalla e al polso) svolgeva un’altra attività che la datrice di lavoro riteneva incompatibile con lo stato con la infermità temporanea lamentato.

Più nel dettaglio il dipendente in malattia aveva prestato, presso l’esercizio commerciale del figlio, per alcuni giorni un’attività consistita nell’apertura e chiusura della serranda elettrica del negozio mediante chiave, nel sollevamento di alcuni carichi (nella specie un sacchetto pieno per un quinto di materiale non identificato) e nello spostamento di alcune piccole piantine in vaso. Inoltre, il lavoratore si era recato in loco guidando la propria auto. Tutte le condotte erano state documentate dall’investigatore privato assunto dalla società datrice di lavoro, che aveva anche scattato diverse fotografie.

La datrice di lavoro, perciò, licenziava il dipendente in malattia per violazione dell’obbligo di fedeltà, per aver simulato lo stato di malattia. Il dipendente impugnava il licenziamento: in primo grado la sua domanda giudiziale veniva respinta (con la testimonianza determinante dell’investigatore privato), mentre la corte d’appello competente - riformando la precedente sentenza - l'accoglieva, condannando la datrice di lavoro alla reintegrazione. La società ricorreva perciò per cassazione.

La Suprema Corte, investita della questione, ha puntualmente ribadito che lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia è idoneo a giustificare il licenziamento del datore di lavoro per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, nonché di fedeltà nello svolgimento dell’attività lavorativa, solo quanto l’attività esterna svolta dall’interessato (a titolo oneroso o gratuito) sia di per sé idonea a far presumere l’inesistenza della malattia; in alternativa, la giustificazione del licenziamento può essere riscontrata nei casi in cui la condotta del lavoratore interessato - in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte - possa ritardare o pregiudicare la guarigione e il rientro al lavoro dell’interessato.

Nel caso esaminato la Corte ha rigettato il ricorso della datrice di lavoro ritenendo che la Corte d’Appello avesse correttamente ritenuto irrilevante la condotta del lavoratore sotto il profilo sanzionatorio: l’attività svolta presso l’esercizio commerciale del figlio, infatti, era stata molto blanda e non poteva considerarsi idonea a dimostrare che lo stesso aveva simulato il proprio stato di malattia; al contrario, le mansioni di autotrenista e scaricatore di merce erano incompatibili con lo stato contusivo diagnosticato dai medici.

Avv. Mattia Tacchini
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