LegalNews: Bollette luce e gas: tentativo obbligatorio di conciliazione

Dal 01 gennaio 2017 l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il sistema idrico ha introdotto, con la modifica del Testo Integrato di Conciliazione (Deliberazione n. 209/2016/E/com), il tentativo di conciliazione obbligatorio tra cliente e società venditrice di luce e gas.

  
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L’iniziativa dell’Autorità ha la chiara finalità di ridurre l’elevatissimo numero di contenziosi tra utenti finali e società venditrici di luce e gas. Di seguito esamineremo le principali caratteristiche di questa procedura, prendendo le mosse dal suo ambito di applicazione.

Come previsto dall’art. 2 del TICO la procedura si applica alle controversie tra: clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione; clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, prosumer (soggetti che sono al contempo produttori e clienti finali di energia elettrica) o utenti finali e operatori o gestori; prosumer e GSE (ossia il Gestore di Servizi Energetici, una società per azioni controllata dal Ministero dell’Economia che svolge numerosi compiti in ambito pubblicistico) in materia di ritiro dedicato e scambio sul posto.

Il tentativo di conciliazione, peraltro, ai sensi dell’art. 3 del TICO costituisce condizione di procedibilità della successiva azione civile: tale previsione si applica però solo alle cause civili che vengono incardinate dall’utente, mentre gli operatori/gestori possono liberamente agire in giudizio nei confronti degli utenti. La domanda di conciliazione può essere proposta al Servizio Conciliazione da parte dell’utente solo dopo aver inviato un reclamo nei confronti dell’operatore o gestore, purché quest’ultimo non abbia fornito riscontro per 50 giorni oppure abbia fornito una risposta insoddisfacente.

Ai sensi dell’art. 3 co. II TICO la condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro presso il Servizio Conciliazione, da svolgersi non oltre 30 giorni dalla presentazione della domanda completa di conciliazione, si conclude senza l’accordo.

Il termine per la conclusione della procedura conciliativa presso il Servizio Conciliazione è di 90 giorni, decorrente dalla data di proposizione della domanda completa di conciliazione, salvo proroga nei casi previsti dall’art. 3 co. III TICO.

Ai sensi dell’art. 8 TICO il Servizio Conciliazione, una volta verificata l’ammissibilità della domanda di conciliazione, comunica - in via telematica - entro 7 giorni dalla data di ricezione della domanda completa, l’avvio della procedura alle parti, provvedendo contestualmente a comunicare la data del primo incontro per lo svolgimento del tentativo di conciliazione, che si svolge per via telematica nell’apposita area riservata, in web conference tramite chat, audio, video, o tramite l’utilizzo combinato di tali strumenti.

In caso di esito positivo della conciliazione, ai sensi dell’art. 10 TICO il Conciliatore redige il verbale, nel quale sono indicati i punti controversi e l’accordo raggiunto con il relativo contenuto; il citato verbale deve essere sottoscritto dalle Parti e dallo stesso Conciliatore con firma elettronica e costituisce titolo esecutivo.

Se la conciliazione non ha esito positivo, il Conciliatore redige un verbale nel quale indica i punti controversi e che il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo. In tali casi l’utente potrà ricorrere all’autorità giudiziaria per vedere accolte le proprie ragioni.


Avv. Mattia Tacchini
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