LegalNews: Matrimonio di brevissima durata e assegno di mantenimento

La Cassazione con la recentissima Ordinanza n. 402 del 10.01.2018 ha preso in esame la questione della configurabilità di un assegno di mantenimento nel caso in cui la separazione intervenga dopo un matrimonio di durata brevissima.

  
a-
+
Il caso sottoposto alla Suprema Corte è il seguente: un militare americano, date le rilevantissime agevolazioni riconosciute dal Governo statunitense ai soldati sposati, si accordava con una donna per contrarre matrimonio in Italia: la futura moglie decideva di assecondare la richiesta dell’uomo solo dopo essersi fatta consegnare una serie di assegni postdatati, oltre alla somma di 110.000 dollari in contanti durante il matrimonio. Quest’ultimo, però, durava solo 28 giorni, senza peraltro che i coniugi convivessero oppure instaurassero la comunione materiale e spirituale di vita che costituisce il presupposto del matrimonio.

Decorso il termine di 28 giorni sopra indicato il marito presentava ricorso per separazione giudiziale avanti al tribunale competente: i coniugi, peraltro, chiedevano reciprocamente l’addebito della separazione, mentre la moglie avanzava anche la richiesta di un assegno di mantenimento. Il tribunale rigettava le reciproche richieste di addebito nonché quella relativa all’assegno di mantenimento. La corte d’appello competente rigettava l’appello proposto dalla donna, che ricorreva per cassazione.

La donna riteneva di avere diritto all’assegno di mantenimento sulla scorta di una recente pronuncia della Cassazione (Cass. n. 1162/2017), nella quale la Corte aveva affermato che la breve durata del matrimonio non potesse essere ritenuta preclusiva del diritto all’assegno di mantenimento, qualora sussistano i presupposti di esso che sono la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità in capo allo stesso di redditi idonei a permettergli di godere di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e della esistenza di una disparità economica tra i coniugi. L’orientamento della Suprema Corte citato, infatti, riconosce alla breve durata del matrimonio rilevanza esclusivamente ai fini della quantificazione della misura del mantenimento.

La Suprema Corte, investita della questione, ha però concordato con la corte d’appello nel ritenere che nel caso in esame ricorresse un’ipotesi assolutamente eccezionale: come già rilevato in precedenza da una pronuncia della Corte (Ord. n. 6164/2015) in un caso analogo, infatti, tra i coniugi erano sorti esclusivamente dei rapporti di tipo economico, mentre non vi era traccia di alcuna forma di comunione materiale e spirituale di essi, in quanto tra le parti non vi era stata condivisione di vita oppure l’instaurazione di un vero rapporto affettivo.

La Corte, perciò, ha rigettato il ricorso della donna, confermando la decisione della corte d’appello.

Avv. Mattia Tacchini
www.novastudia.com Leggi QUI il post completo