Borghi: replica a Nobili su specificità montana

Dopo le dichiarazioni del Presidente della Provincia del vco massimo Nobili, arriva la risposta dell'ON Enrico Borghi: “Classificazione montana falso problema e competenza regionale. Perchè sminuire?”.

  
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Nella giornata odierna, a seguito di una dichiarazione del Presidente della Provincia del VCO, comm. Massimo Nobili nonché della diramazione da parte degli uffici del medesimo ente di una nota interpretativa, sono stato raggiunto da numerose richieste di chiarimento visti i dubbi sollevati dal Presidente Nobili e dai suoi uffici sulla qualifica di “territorio interamente montano” Ci si chiede se la provincia del VCO rientri nella casistica, e mi si chiede perché la legge statale non espliciti la dizione del territorio provinciale in tal senso.

La risposta è semplice, ed è frutto di una discussione avvenuta in Commissione Affari Costituzionali. La competenza sulla classificazione di montanità appartiene, in Italia, alla competenza legislativa residuale REGIONALE ai sensi dell’articolo 117, 4 comma, della Costituzione.

Su questo tema, peraltro, la Corte Costituzionale si è espressa a più riprese confermando tale potestà legislativa in capo ad ogni singola Regione, e non più allo Stato. Lo Stato , infatti su specifica disposizione della Costituzione, la quale, all'art. 44 comma 2, prevede: "La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane" aveva provveduto alla classificazione del territorio montano con la legge 991/52, cosidetta “legge Fanfani” I criteri per la classificazione del territorio montano erano espressi nell'art. 1 di detta L. 991/52: "Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non č minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2400.".

L'effettiva classificazione del territorio montano era realizzata dalla Commissione Censuaria centrale la quale, attraverso un proprio provvedimento, teneva aggiornato un elenco dei territori montani.

La Commissione censuaria centrale aveva la facoltà di includere in tale elenco anche i comuni e le porzioni di comuni, non solo limitrofi, i quali, pur non rispondendo ai criteri descritti nell'art. 1 della L. 991/52, presentassero analoghe condizioni economico-agrarie. La medesima legge del 1952 prevedeva inoltre, al fine di garantire organicità dell'intervento pubblico, che anche territori non classificati montani potessero essere ricompresi nei comprensori di bonifica montana (ora soppressi) e pertanto ammessi a godere delle agevolazioni concesse dalla legge.

L’articolo 1 della l. 991/52 venne ABROGATO dalla legge 142/90, la quale stabilì che la classificazione del territorio montano è configurato attualmente come una competenza regionale, competenza ulteriormente rafforzata dalla riforma del Titolo V della Costituzione avvenuto con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n° 3. La stessa legge 142/90 che stabiliva anche l’esclusione dei comuni capoluogo dalla determinazione del territorio della montagna legale affidata alla gestione delle Comunità Montane.  L'abrogazione di quell'articolo di legge ebbe come conseguenza l'interruzione di eventuali nuove classificazioni di territorio montano operate dalla Commissione Censuaria centrale, e quindi dallo Stato.

In forza di quella norma, la Regione Piemonte ha più volte disposto la riclassificazione dei territori montani nelle sue leggi di settore. La stessa Regione Piemonte all’articolo 8 del proprio Statuto stabilisce che “La Regione riconosce condizioni speciali di autonomia nella gestione delle funzioni e delle risorse alle Province con prevalenti caratteristiche montane”. Ora la norma statale aggiunge la specificità alle province con territorio “interamente montano e confinanti con Paesi stranieri”.

Il sillogismo è evidente: sommando la norma statale del DDL Delrio e lo Statuto della Regione Piemonte l’unica Provincia con tali caratteristiche in Piemonte è il Verbano Cusio Ossola, risolvendo quel plurale previsto dallo Statuto regionale che dava adito a interpretazioni varie. Non abbiamo potuto esplicitarlo in legge statale semplicemente perché tale competenza, lo ripeto, è regionale.

Pertanto non serve fare riferimento ad una vecchia classificazione statale che ormai non esiste più, sulla base della quale Belgirate e Verbania erano escluse dalla montanità, e agitare come uno spauracchio percentuali che non hanno senso. Quella classificazione, lo ripeto, non esiste più, ed è competenza della Regione legiferare sul concetto di “interamente montano” che per la prima volta viene introdotto nella legislazione nazionale.

La Regione Piemonte lo potrà fare perché è nella propria, esclusiva competenza, avendo a mente che tra i caratteri che definiscono “montano” un territorio vi sono sia la “montanità” geografica che la “montuosità” socio-economica. E quindi l’articolo 1 della legge con la quale la Regione Piemonte stabilirà il trasferimento di competenze alla provincia del VCO reciterà semplicemente : “Ai sensi della predetta legge la Provincia del Verbano Cusio Ossola è territorio interamente montano”. Quali competenze trasferirà la Regione?

Anche qui, non abbiamo potuto inserirle nella norma statale perché esse (per lo stesso principio della competenza legislativa residuale regionale già espressa sopra) sono pertinenza regionale. E quindi una legge dello Stato che avesse stabilito quali materie la Regione è tenuta ad attribuire alle Province montane sarebbe stata giudicata incostituzionale. In ogni caso le materie regionali di cui all’articolo 117 al quale si fa riferimento nella legge Delrio sono ampie, e le riassumo a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- acque minerali e termali

- agricoltura, forestazione e assetto del territorio (ivi compreso il dissesto e riassetto idrogeologico) artigianato

- assistenza

- assistenza scolastica

- camere di commercio

- commercio, fiere e mercati

- edilizia (sia pubblica che privata)

- energia (autoproduzione e profili di interesse locale)

- formazione professionale

- industria

- lavori pubblici e appalti

- miniere, risorse geotermiche, cave e torbiere

- ordinamento e organizzazione regionale

- politiche dell'occupazione (ivi compresa la formazione professionale)

- polizia amministrativa regionale e locale spettacolo trasporti e viabilità

- turismo e industria alberghiera urbanistica.

Sarà la Regione Piemonte, con propria legge che in forza della norma da noi varata è TENUTA (comma 51, art.1) a dover fare, a stabilire quali di queste competenze (o di altre che autonomamente potrà individuare, e penso esplicitamente al demanio idrico) dovranno essere trasferite alla Provincia del VCO, con relativi cespiti fiscali, finanziari, patrimoniali e organizzativi (“forme particolari di autonomia”).

Ad esse si aggiungono le competenze, proprie ed esclusive delle province interamente montane di cui al comma 86, art 1 (cura dello sviluppo, gestione dei servizi associati comunali, relazioni istituzionali con enti vari, ivi compresi i Cantoni svizzeri), garantite da legge dello Stato. Tutti questi aspetti, ripeto, sono stati sviscerati in sede di Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati e confermati anche dal Ministero degli Affari Regionali.

Spero di aver chiarito definitivamente i termini della questione, e auspico che tale questione non venga più sollevata, magari con l’unico effetto di intorbidire le acque per fini di bassa speculazione politica. Il risultato che abbiamo ottenuto con la legge Delrio non è frutto di una persona sola, e sarebbe miope immiserirlo a tale rango. E’ un percorso che parte da lontano (penso ai primi disegni di legge di Fausto Del Ponte e alla battaglia parlamentare di Gianni Motetta) e che ha visto tanti esponenti di varie forze politiche impegnate (l’atto di accordo tra VCO, Sondrio e Belluno risale alla presidenza Guarducci, e venne meritoriamente portato avanti dalle amministrazioni Ravaioli e Nobili).

A chi scrive è capitata la circostanza temporale di avere l’opportunità di tradurre in concreto il lavoro fatto, come capita al centravanti quando tutta la squadra organizza il gioco in funzione del gol. Concentriamoci ora sulla portata storica del provvedimento, e poi impegnamoci nella sua attuazione. Su questo, ovviamente, mi attendo espliciti impegni da tutti i candidati alla Presidenza della Regione Piemonte, e fa assumere ancora più importanza all’esigenza di una rappresentanza del VCO nel prossimo Consiglio Regionale.
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