LegalNews: Imposta di registro e atti nulli o annullabili

La Suprema Corte con la recente ordinanza n. 6834/2018 ha esaminato il tema della necessità di registrare gli atti anche se nulli o annullabili e, di conseguenza, di sostenere il pagamento dell’imposta di registro.

  
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Il caso sottoposto alla Suprema Corte è il seguente: veniva notificata ad un soggetto una cartella esattoriale avente ad oggetto il pagamento dell’imposta di registro, relativa però ad un atto che risultava nullo in quanto l’immobile da esso trasferito era gravato da usi civici. Gli interessati, perciò, una volta appurata la causa di nullità dell’atto avevano omesso di registrarlo, ritenendo che tale operazione non fosse necessaria con riferimento ad atti affetti da invalidità. Di diverso avviso era, invece, l’Agenzia delle Entrate che, infatti, aveva provveduto a notificare la cartella esattoriale.

L’interessato presentava ricorso avverso la cartella avanti alla competente commissione tributaria provinciale, che accoglieva la sua ricostruzione; tale decisione veniva poi confermata dalla commissione tributaria regionale. L’Agenzia delle Entrate, perciò, ricorreva per cassazione, ritenendo che la nullità o l'annullabilità di un atto non dispensasse dall'obbligo di chiedere la registrazione e pagare la relativa imposta.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, affermando perentoriamente che in materia di imposta di registro (nonché di INVIM, ossia l’imposta sull’incremento del valore degli immobili), ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 131/1986, la nullità o l'annullabilità dell'atto imponibile non incidono sull'obbligo di chiederne la registrazione, né su quello, conseguente, di pagare la relativa imposta, tanto principale quanto complementare.

La corte ha proseguito sottolineando che l’eventuale nullità – oppure l’annullabilità – dell’atto costituiscono esclusivamente titolo per ottenere la restituzione dell'imposta assolta, soltanto però nel caso in cui ricorrano congiuntamente alcuni requisiti:
1. l’atto sia stato dichiarato invalido con sentenza passata in giudicato;
2. il vizio che ha determinato la nullità oppure l’invalidità non sia imputabile all’interessato;
3. l’atto non possa essere ratificato, convalidato o confermato.

Qualora ricorrano congiuntamente i tre requisiti sopra elencati l’interessato, dopo aver richiesto tempestivamente la registrazione dell’atto ed aver pagato la relativa imposta, può chiederne la restituzione.

Avv. Mattia Tacchini
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