Gomme da neve, che confusione

Il 15 aprile scade l’obbligo di circolare con pneumatici invernali o catene a bordo: è ora del cambio stagionale. Ma in questi due giorni i vari comunicati riportati da varie fonti sembrano non accontentare nessuno, perchè non chiari.

  
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Dopo alcune ricerche proviamo a fare chiarezza con questo riassunto che appare quello più corretto.

Chi ha montato M+S con codice di velocità inferiore a quello previsto sul libretto ha tempo fino al 15 maggio per mettersi in regola.

Non è vietato montare in estate le gomme “da neve”, se queste presentano tutte le caratteristiche indicate sulla carta di circolazione. Ma è consigliabile sostituirle perché il caldo estivo accorcia notevolmente la vita delle invernali, caratterizzate da una mescola particolarmente morbida.

Per chi avesse montato pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello previsto dalla carta di circolazione (il codice è indicato da una lettera nella marcatura dei pneumatici: per esempio, nella sigla 185/55 R15 82T, la T indica che la velocità massima a cui il pneumatico può viaggiare è 190 km/h).

Per essere in regola, il codice di velocità può essere uguale o superiore rispetto a quello indicato sul libretto e solo nel periodo invernale è concesso scendere di un gradino (nell’esempio, S invece di T).

Il Ministero dei Trasporti ha stabilito che a tale periodo (15 novembre – 15 aprile) va aggiunto un mese per concedere agli automobilisti il tempo di effettuare il cambio. Ma dal 16 maggio al 14 ottobre è obbligatorio circolare con pneumatici dalle caratteristiche prestazionali di serie: chi non si adegua circola di fatto su un veicolo modificato rispetto a quanto indicato sul libretto, e dunque va incontro a pesanti sanzioni pecuniarie (da 419 a 1.682 euro), al ritiro della carta di circolazione e all’invio del veicolo alla revisione.
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