Cambia la legge sul gioco d’azzardo patologico

Il Consiglio regionale ha approvato la nuova legge sul gioco d'azzardo patologico presentata dalla Giunta.

  
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Cambia il “distanziometro”: vietate l'attività di sale da gioco, sale scommesse e spazi per il gioco, e anche l'installazione di nuovi apparecchi a una distanza inferiore ai 300 metri da luoghi sensibili (scuole, Università, sportelli bancomat, compro oro e altri) nei paesi sotto i 5.000 abitanti come da precedente legge, mentre viene ridotta da 500 a 400 metri per i centri con più di 5.000 abitanti. Gli esercizi che hanno dismesso gli apparecchi dopo l'entrata in vigore della l.r. 9/2016 possono rivolgere istanza di reinstallazione, anche se sono intervenuti cambi di titolarità, senza che ciò sia equiparato a nuova installazione, purché non si superi il tetto massimo esistente a maggio 2016.

L’assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca la giudica "una legge moderna e necessaria con la quale si vuole implementare la lotta alla ludopatia potenziando i mezzi a disposizione delle istituzioni e che tutela il lavoro del comparto legale. Coniugare salute pubblica e diritti sociali è possibile. La Regione si doterà di strumenti di monitoraggio che potranno vigilare costantemente sul gioco patologico, su quello online e sul percorso di formazione che giovani e lavoratori del settore potranno iniziare grazie ai fondi stanziati contro la ludopatia. Oltre a questo, era anche nostra intenzione tutelare i posti di lavoro del comparto del gioco legale. Pensiamo - aggiunge Ricca - che la fondamentale esigenza di tutelare la salute pubblica non debba mai scontrarsi con l'esigenza, altrettanto importante, di tutelare il diritto al lavoro. L'istituzione che cede all'idea di non poter controllare i fenomeni in modo sano e responsabile è un'istituzione che abdica alla sua stessa missione".

Parere positivo anche dall’assessore alle Attività produttive Andrea Tronzano: “Con questo provvedimento vengono ristabiliti lo Stato di diritto e la certezza degli investimenti, sono salvati i lavoratori dal licenziamento, è garantita la legalità rispetto al gioco sommerso, è sconfitto lo Stato etico che dice ai propri cittadini che cosa sia giusto e che cosa si deve fare. E’ stata una battaglia di principio e di sostanza che ho iniziato per primo tre anni fa e che ora è diventata realtà".
I contenuti della nuova legge

La Regione Piemonte vuole implementare la lotta alla ludopatia potenziando i mezzi a disposizione delle istituzioni concentrandosi su due pilastri diversi ma complementari: quello educativo, che vedrà una fitta rete di iniziative didattiche, formative, pubblicitarie che prenderanno vita sia nelle scuole che sui posti di lavoro e quello del monitoraggio, che vedrà la Regione stessa dotarsi di strumenti per analizzare e quantificare costantemente l’impatto del gioco sulla salute pubblica; parallelamente sarà posta attenzione anche al fenomeno nuovo e meno monitorato del gioco online. Anche in questo caso “vigilanza” sarà la parola chiave per scongiurare danni sociali che in assenza di regole rischiano di danneggiare, oltre ai soggetti fragili, anche i più giovani.

Nell’ambito delle competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali e sanitarie, la Regione promuove pertanto interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico sul tessuto sociale, al rafforzamento della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole nonché al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie e alla tutela delle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione con particolare riferimento alla tutela preventiva dei minori e dei giovani.

Obiettivo di questa legge è promuovere la conoscenza, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento degli esercenti, dei lavoratori dipendenti delle sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco con vincita in denaro, degli operatori di polizia locale e delle altre forze dell’ordine coinvolte, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di consumatori e utenti e degli sportelli welfare e dei volontari operanti nelle associazioni con riguardo al gioco d'azzardo patologico mediante tutti gli strumenti di comunicazione disponibili.

Proprio per questo, con deliberazione della Giunta regionale, la legge disciplinerà i corsi di formazione finalizzati alla prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo patologico, in particolare attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio, favorendo, inoltre, con lo stesso personale formato, la realizzazione di un test di verifica che permetta una concreta valutazione del rischio di dipendenza. I costi per i corsi di formazione degli esercenti e dei lavoratori dipendenti sono a carico dei datori di lavoro e devono essere svolti in orario lavorativo.


Educazione e monitoraggio

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge approverà il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio del gioco d'azzardo patologico, con validità triennale, al fine di promuovere e incentivare:
- interventi di monitoraggio e di prevenzione del rischio del gioco d'azzardo patologico mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione, informazione e comunicazione;

- informare genitori e famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;

- l’assistenza e la consulenza telefonica, tramite l'estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono affissi su ogni apparecchio per il gioco lecito.


Maggiore attenzione a minori e gioco online

Gli istituti di istruzione primaria e secondaria predispongono, nell’ambito della propria autonomia, iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco e i potenziali rischi connessi all’abuso o all’errata percezione del medesimo.

Al fine di incentivare l’informazione e l’educazione tra i minori sulle conseguenze derivanti dall’abuso dell’utilizzo di giochi e applicazioni on line, per computer e smartphone, vengono organizzate nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione, in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale (U.S.R. Piemonte), lezioni tematiche volte ad educare, sensibilizzare ed informare le nuove generazioni sui rischi derivanti dall’abuso del gioco patologico d’azzardo e dalla dipendenza da gioco.


“Slot, no grazie!”

E’ istituito il logo regionale “Slot, no grazie!”. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, predisporrà un concorso per la progettazione grafica del logo, la cui partecipazione sarà riservata agli istituti scolastici e a quelli formativi di secondo grado.


La Regione istituirà la giornata “Slot, no grazie!”, dedicata a sensibilizzare, in collaborazione con gli istituti di ogni ordine e grado e con le università, le nuove generazioni sul tema del contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico per prevenirne i rischi.


Test dipendenza da gioco e pubblicità

La Regione renderà disponibile tramite le Asl un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile e i contenuti di un test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza da gioco patologico d’azzardo. Il materiale fornito sarà esposto in luogo visibile e accessibile al pubblico.


Saranno vietati gli spazi pubblicitari relativi al gioco lecito sui mezzi di trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione.


Proibite anche qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e sale scommesse e, all'esterno dei locali che ospitano sale da gioco, sale scommesse, ricevitorie, agenzie ippiche e qualunque altro genere di attività che offre giochi con vincite in denaro, comunque denominati, ogni forma di esposizione di cartelli, manoscritti e proiezioni video che pubblicizzino la possibilità di vincita ovvero vincite, di qualunque importo, appena accadute o risalenti nel tempo.

Distanze da luoghi sensibili e reinstallazioni

E’ interdetto l'esercizio delle attività in locali che si trovano a una distanza inferiore a 300 metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ed inferiore a 400 metri per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, dai seguenti luoghi sensibili: istituti scolastici d’istruzione secondaria, Università, istituti di credito, sportelli ATM e servizi di trasferimento denaro (money transfer), esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati ed altre attività creditizi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette.


Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno.

Sono equiparati a nuova apertura l'installazione di apparecchi aggiuntivi, esclusa la sostituzione di quelli esistenti, e il trasferimento dell'attività in altro locale.

Entro il 31 dicembre 2021 i titolari degli esercizi pubblici e commerciali presso cui alla data del 19 maggio 2016 erano collocati apparecchi per il gioco dismessi in attuazione di quanto disposto dalla l.r. 9/2016 possono rivolgere istanza al soggetto competente e reinstallarli, anche qualora siano intervenuti mutamenti di titolarità, di variazione del concessionario ovvero della nomina di nuovo rappresentante legale, senza che ciò possa essere equiparato a nuova installazione, purché venga mantenuto un numero di apparecchi non superiore a quello già esistente alla data del 19 maggio 2016.


Fondi per la lotta alla ludopatia

Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in 955.000 euro per ciascun esercizio finanziario, trovano copertura nei trasferimenti ministeriali per la tutela della salute e il contrasto al gioco d’azzardo patologico.
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