LegalNews: il bonus bebè 2015

Nell’odierno contributo ci concentriamo su un tema di sicuro interesse per le giovani famiglie: le condizioni per l’accesso al bonus bebè 2015.

  
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Come noto, la c.d. Legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014) all’art. 1 comma 125 ha previsto l’introduzione di un assegno diretto ad incentivare la natalità e a sostenere le spese che, inevitabilmente, ad essa sono connesse. L’attuazione della disposizione citata è garantita dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 83 del 10 aprile 2015: esso, infatti, detta le disposizioni atte a disciplinare la concessione dell’assegno, che di seguito verranno esaminate.

Innanzitutto, è opportuno sottolineare che il diritto di richiedere l’assegno è attribuito ai cittadini italiani, a quelli di uno Stato membro UE oppure a quelli extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, in caso di nascita di un figlio oppure di adozione avvenuta nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, viene corrisposto fino al compimento del terzo anno di età del nuovo nato oppure sino al completamento del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare, in caso di adozione.

L’importo dell’assegno è pari ad € 960 annui nel caso in cui il nucleo famigliare del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad € 25.000; sopra tale soglia l’assegno non viene corrisposto. Inoltre, nel caso in cui il nucleo famigliare del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE inferiore ad € 7.000, l’assegno viene raddoppiato, passando ad € 1.920 annui.

L’importo dell’assegno viene corrisposto mensilmente dall’INPS, ente al quale deve essere richiesto mediante presentazione di una domanda telematica la cui modulistica verrà pubblicata sul relativo sito entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto di attuazione sopra indicato, ossia entro il 25 aprile 2015.

Per far sì che l’assegno venga corrisposto dal giorno della nascita oppure dell’entrata nel nucleo famigliare dell’adottato, la domanda deve essere presentata all’INPS, una volta sola per ciascun figlio, entro 90 giorni dall’evento (nascita oppure adozione), oppure entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto citato. In caso di presentazione tardiva della domanda, il bonus viene riconosciuto solo a far data dalla domanda. Nella domanda il genitore è tenuto ad autocertificare i requisiti che danno titolo alla concessione dell’assegno.

Avv. Mattia Tacchini Leggi QUI il post completo