Fisconews: attenzione ai bonus fiscali nel 730 precompilato.

Bonus al setaccio nel 730 precompilato. È probabile che i contribuenti «entrati» nel 730 precompilato abbiano constatato la mancata inclusione di alcuni dati che dovrebbero in realtà essere precompilati.

  
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Bonus al setaccio nel 730 precompilato. È probabile (e lo testimoniano anche le mail arrivate in questi giorni al Sole 24 Ore) che i contribuenti «entrati» nel 730 precompilato abbiano constatato la mancata inclusione di alcuni dati (principalmente riferiti agli oneri detraibili) comunicati dai soggetti terzi. Le informazioni non utilizzate nella liquidazione della precompilata, quindi, vanno attentamente vagliate prima di decidere se modificare o meno il conto predisposto dal fisco dal prossimo 1° maggio.

Da una prima analisi dei modelli precompilati effettuata in questi giorni, risulta che l’Agenzia, in tutti in casi in cui si è trovata in presenza di situazioni di incertezza nella deducibilità e/o detraibilità degli oneri nonché sull’attendibilità degli altri dati acquisiti, ha ritenuto opportuno inserire nell’area di «parcheggio» questi elementi, passando così la palla al contribuente. Accedendo nell’area relativa alle informazioni utilizzate nella compilazione del modello, è possibile avere un immediato riscontro dei dati inclusi direttamente nella dichiarazione e di quelli sospesi in attesa di conferma. In questo secondo caso cliccando alla voce «no inclusione», il sistema rinvia a un vademecum nel quale le Entrate illustrano le principali ragioni per cui il dato non è stato direttamente incluso nel 730 precompilato. Si tratta di motivazioni standard che non esauriscono il novero delle ragioni a cui può essere ascritta la mancata inclusione diretta del dato. Scorrendo le casistiche segnalate, ad ogni buon conto, è possibile tracciare delle linee guida.

Il mancato recepimento nella liquidazione del modello 730/2015 precompilato è più diffusamente dovuto a due fattori. In primo luogo l’anomalia può emergere per gli oneri deducibili o detraibili, confrontando i dati acquisiti nel 2015 per il 2014, rispetto al contenuto della dichiarazione dell’anno precedente (2014 per il 2013). Questo vale particolarmente per gli interessi passivi sui mutui (agrari e per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili) e per le assicurazioni. Il contenuto della dichiarazione presentata nel 2014, diviene decisivo anche per lo “scarto” di altre informazioni precaricate nel 2015 e riferibili al mondo degli immobili. Ad esempio, nell’ipotesi in cui quest’anno non si riscontri l’inclusione nel modello degli interessi passivi sul mutuo prima casa, l’Agenzia evidenzia che uno dei probabili motivi potrebbe essere riferibile al fatto che le somme detratte nel 730/2014 risultano di importo inferiore a quelli di quest’anno (generalmente, infatti, dovrebbero progressivamente diminuire ogni anno), oppure perché nel modello dello scorso anno non era presente alcun immobile adibito ad abitazione principale. Il secondo motivo che più spesso blocca l’utilizzo delle informazioni attinenti gli oneri acquisiti quest’anno dalle Entrate, riguarda il fatto che risulta a sistema un controllo documentale in corso sulla dichiarazione presentata nel 2012 per il 2011. Il riferimento alla dichiarazione del 2012 riguarda probabilmente questioni interne alla procedura di monitoraggio dei controlli automatizzati da parte dell’Agenzia. Ma se le Entrate hanno avviato, per esempio, un controllo sulla spettanza della deduzione di un’assicurazione sulla vita, tale onere sarà di default parcheggiato nel 2015 in attesa di conferma da parte del contribuente.

In determinate situazioni, poi, il sistema non permette la visualizzazione della liquidazione del 730. Il messaggio «Calcolo non liquidabile» è comunque accompagnato dall’indicazione del quadro che deve essere integrato (per esempio completare quadro B) per consentire lo sblocco della liquidazione dei conteggi.

In tutte queste circostanze, comunque, la soluzione del problema deve essere ricercata in una scrupolosa verifica della documentazione necessaria per la detraibilità/deducibilità dell’onere, accompagnata da un’analisi puntuale dei requisiti normativi previsti.


Studio Tarabella Luca
Dottore Commercialista e Revisore dei Conti


(fonte sole 24ore) Leggi QUI il post completo