Fisconews: le principali novità del 730 precompilato.

Entro il 7 luglio, i lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare il modello 730. Ecco per voi un riepilogo schematico delle principali novità.

  
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Entro il 7 luglio, i lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare il modello 730. Ecco per voi un riepilogo schematico delle principali novità.

La presentazione del modello 730 ha specifici vantaggi, in quanto il contribuente:

non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

Ecco le principali novità di carattere strettamente fiscale presenti quest’anno:

Il CUD cartaceo va in soffitta e viene sostituito dalla Certificazione Unica telematica, che contiene le informazioni necessarie in funzione della dichiarazione precompilata dei redditi e che i sostituti d’imposta hanno inviato all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2015.
Bonus Renzi: a partire dal mese di maggio 2014, il datore di lavoro ha riconosciuto in busta paga un credito, denominato “bonus IRPEF” pari a 80 euro mensili, ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 24.000 euro e, in funzione decrescente fino ad azzerarsi, per i redditi complessivi tra 24.000 e 26.000 euro.
È stata resa obbligatoria l’indicazione delle somme percepite per incremento della produttività, in quanto tale informazione va assunta ai fini della verifica della capienza IRPEF e quindi concorre alla determinazione della spettanza del bonus.
Sono state variate in aumento le detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Nel quadro B è stata soppressa la colonna relativa all’indicazione dell’importo IMU per ciascun fabbricato.
Sostegno alla cultura con l’art bonus con il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate con modalità tracciabile. Il credito spetta nel limite del 15% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi.
L’imposta sostitutiva, in caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 15 al 10%, per il quadriennio 2014/2017, per quanto concerne i contratti di locazione a canone concordato nei Comuni ad alta densità abitativa.
L’opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.
Agli assegnatari di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione pari a 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e a 450 euro, se il reddito complessivo non supera 30.987,41 euro.
Debutta il “buy to rent” con il riconoscimento di una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 300.000 euro da ripartire in otto quote annuali, a favore dei contribuenti persone fisiche che acquistano unità immobiliari di nuova costruzione/ ristrutturazione da destinare alla locazione per una durata complessiva non inferiore a otto anni.
Novità anche per i premi assicurativi dove si prevedono due limiti di detraibilità:
se l’assicurazione copre il rischio morte o invalidità permanente, ovvero il rischio infortuni per le sole polizze contratte entro il 31.12.2000, il limite detraibile è pari a Euro 530,00;
se l’assicurazione copre il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, il limite detraibile sarà pari a Euro 1.291,14. Le due tipologie di premi coesistono tra loro e possono essere fruite nella misura massima dal contribuente.
Agevolazioni anche per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni ai quali spetta una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui.
Per l’anno 2014 è in corso la proroga per la detrazione del 50%:
per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio;
per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
Per l’anno 2014 è in corso anche la proroga per la detrazione del 65%:
per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;
per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità.
Il SSN compreso nel premio RC auto non risulta tra gli oneri deducibili.
Le erogazioni liberali in favore dei partiti politici e le Onlus sono elevate dal 24 al 26%.
Unica scheda per la destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef. Se la dichiarazione è presentata in forma congiunta le schede con le scelte sono inserite dai coniugi in due distinte buste.
In caso di compensazione di un credito derivante dal modello 730 con altri tributi è il caso di ricordare le nuove regole in vigore dal 1° ottobre 2014 che non consentono al contribuente di presentare il modello di pagamento F24 alla banca o all’ufficio postale; il contribuente pertanto deve utilizzare, direttamente o tramite un intermediario abilitato, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nei casi in cui il saldo finale è uguale a zero.
È necessario indicare il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all’estero nel prospetto dei familiari a carico.
È stata uniformata al 1° gennaio la data di riferimento del domicilio fiscale per il calcolo delle addizionali regionali e comunali.
Da quest’anno nel frontespizio non va più indicato lo stato civile del contribuente.


Studio Tarabella Luca
Dottore Commercialista e Revisore dei Conti

fonte Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN) Leggi QUI il post completo