LegalNews: Lo stop della Cassazione all’anatocismo, anche annuale

Una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione, datata 06 maggio 2015, ha sancito lo stop alla pratica dell’anatocismo da parte delle banche, mettendo un punto fermo nell’annoso contenzioso tra istituti di credito e clienti.

  
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Come noto, i rapporti tra banche e clienti sono sovente fonte di contenzioso: i clienti, infatti, contestano agli istituti di credito – spesso a ragione – l’applicazione in mutui, conti correnti, aperture di credito, ecc. di interessi usurari oppure dell’istituto dell’anatocismo, solo per citare alcune delle censure mosse più frequentemente. Sul secondo ci concentreremo in questa sede.

L’anatocismo può essere definito come la capitalizzazione degli interessi dovuti dal cliente alla banca: in altre parole, grazie a questo istituto gli interessi non vengono calcolati solo sul capitale dovuto, bensì sul capitale maggiorato degli interessi maturati sino a quel momento. In sostanza, il cliente applicando l’anatocismo è chiamato a pagare all’istituto di credito anche gli interessi sugli interessi. La capitalizzazione tipicamente può essere trimestrale oppure annuale.

Nel corso degli anni l’anatocismo è stato oggetto di diversi interventi, sia normativi che giurisprudenziali: nei primi anni 2000 il Legislatore ha mostrato sostanzialmente un atteggiamento di tolleranza (o di favore?) nei confronti degli istituti di credito, legittimando l’applicazione dell’anatocismo trimestrale a far data dalla delibera del CICR del 21 aprile 2000, a condizione che analoga capitalizzazione venisse applicata anche agli interessi attivi. L’anatocismo annuale, invece, veniva ritenuto comunque legittimo. Successivamente, però, la legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013, comma 629) ha nuovamente modificato l’art. 120 del testo unico bancario (D.Lgs. n. 385/1993), sancendo la illegittimità di ogni forma di anatocismo a far data dall’entrata in vigore della stessa legge di stabilità.

Ora la nuova pronuncia della Cassazione delinea un nuovo e più restrittivo orientamento giurisprudenziale, volto a rendere illegittima qualsiasi forma di anatocismo anche applicato prima dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2014: le somme pagate dai clienti agli istituti di credito applicando l’anatocismo, dunque, dovranno essere restituite.

Ai clienti che sospettino di aver subito l’applicazione di interessi anatocistici, dunque, non resta che rivolgersi ad un avvocato per verificare – congiuntamente ad un commercialista – l’eventuale applicazione di tali interessi da parte della propria banca e, in caso positivo, agire per la restituzione di quanto pagato in eccedenza.

Avv. Mattia Tacchini Leggi QUI il post completo