LegalNews: Famiglia omosessuale di fatto e bigenitorialità

Nell’odierno contributo esaminiamo una fondamentale pronuncia emessa dal Tribunale di Palermo (Decreto del 06 aprile 2015) in materia di riconoscimento del diritto alla bigenitorialità per i minori cresciuti in una famiglia omosessuale di fatto.

  
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La vicenda oggetto della causa è piuttosto semplice: due donne dal 2004 al 2014 intrattenevano una relazione sentimentale che culminava nel 2007 con la nascita – grazie alla fecondazione eterologa – di due gemelle, che convivevano tanto con la madre biologica quanto con la convivente di quest’ultima, da considerarsi a tutti gli effetti un genitore c.d. sociale; questa figura, di creazione giurisprudenziale, identifica quella persona che, pur non avendo un legame biologico con il minore, per le caratteristiche del rapporto instaurato con quest’ultimo ha comunque assunto un sostanziale ruolo genitoriale. Addirittura nel 2011 le due donne ricorrevano al Tribunale di Palermo per ottenere una pronuncia che sancisse la sussistenza della potestà genitoriale anche in capo al genitore sociale, proprio a riprova del ruolo fondamentale ricoperto da quest’ultima durante la vita familiare; il Tribunale, però, in mancanza di un dato normativo a supporto della pretesa rigettava il ricorso.

Alla conclusione della relazione tra le due conviventi, la madre biologica – a causa della degenerazione dei rapporti con l’ex convivente – negava a quest’ultima la prosecuzione dei rapporti con le minori. Il genitore sociale, allora, ricorreva nuovamente al Tribunale di Palermo per vedere riconosciuto il diritto delle due gemelline alla bigenitorialità: chiedeva che – accertata l’importanza del legame creatosi tra il genitore non biologico e le gemelle – il Tribunale riconoscesse l’esigenza delle stesse a proseguire i rapporti con essa, regolandoli come avviene in caso di separazione tra genitori biologici.

Il Tribunale di Palermo accoglieva le richieste della genitrice sociale, rilevando che i rapporti familiari instauratisi negli anni si caratterizzavano per una affettività, progettualità e stabilità tipiche delle famiglie, anche se di fatto, e che altresì la genitrice sociale aveva avuto un ruolo preponderante sia sotto il profilo affettivo che sotto quello economico nella cura, educazione e mantenimento delle minori. Più nel dettaglio il Tribunale ha stabilito che l’art. 337-ter c.c. (che sancisce il diritto alla c.d. bigenitorialità nei confronti dei genitori biologici, prevedendo che i minori debbano, salvo casi eccezionali, mantenere i rapporti con entrambi i genitori anche in caso di separazione di questi ultimi) deve essere interpretato in modo evolutivo: pur se esso letteralmente sembrerebbe limitato ai genitori biologici, può essere esteso al genitore sociale, anche se omosessuale. Il Tribunale giungeva a tale conclusione basandosi sul rilievo che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo fa rientrare nell’ambito di tutela delineato dall’art. 8 CEDU (che protegge la famiglia) anche la relazioni di fatto, ossia quelle intercorrenti tra minore e soggetto che, pur esercitando sostanzialmente un ruolo genitoriale, non è ad esso legato da vincolo di parentela.

Sulla base di tali premesse il Tribunale di Palermo sanciva il diritto delle minori a mantenere, anche con la genitrice sociale, i propri rapporti, in modo assolutamente analogo a quanto avviene in caso di separazione tra i genitori biologici.

Avv. Mattia Tacchini Leggi QUI il post completo