L'Avvocato risponde: lavoro e invalidità civile

Nuovo quesito per la rubrica "L'avvocato risponde", l'avv. Mattia Tacchini questa volta risponde su problemi legati lavoro e invalidità civile.

  
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QUESITO
"Un invalido civile con una percentuale pari al 46% è dipendente comunale part-time; atteso che il comune dove lavora ha firmato una convenzione per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro invalidi civili, ha la precedenza nel caso in cui il detto comune decida di assumere personale full time?".

RISPOSTA
Cara Lettrice,

l’argomento è abbastanza complesso, ma proveremo a fornire una risposta partendo da un esame della normativa rilevante.

In primo luogo, l’art. 3 della L. n. 68/1999 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono obbligati ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette (nelle quali rientrano gli invalidi civili con un handicap che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, come nel caso in esame), nella seguente misura: a) in percentuale del 7% del totale dei lavoratori occupati, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti; b) in numero di due lavoratori, se il datore ha un numero di dipendenti compreso tra 36 e 50; c) in numero di un lavoratore, se il datore occupa da 15 a 35 dipendenti.

Inoltre, l’art. 11 della medesima legge prevede che i centri per l’impiego possano stipulare con i datori di lavoro pubblici e privati delle convenzioni, c.d. di programma, dirette a incentivare l’inserimento di lavoratori disabili nel mondo del lavoro, prevedendo i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare, nonché stabilendo specifiche modalità di inserimento, quali la scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine oppure lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo.

In secondo luogo, l’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 disciplina le modalità di assunzione nell’ambito del pubblico impiego, prevedendo le seguenti modalità di assunzione: concorso pubblico – gestito direttamente dall’ente che deve assumere - per gli impieghi per lo svolgimento dei quali è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e/o laurea; avviamento operato dal Centro per l'impiego mediante chiamata numerica (ossia sulla base di graduatorie) per gli impieghi per cui è richiesta solo la scuola dell'obbligo; per mezzo delle convenzioni per l'inserimento lavorativo sopra citate, con chiamata nominativa.

Infine, il diritto di precedenza per l’assunzione full time a favore dei lavoratori part time, al quale Lei fa riferimento, è previsto dall’art. 12-ter del D.Lgs. n. 61/000: esso prevede un diritto di precedenza per l’assunzione full time a favore del lavoratore che abbia in precedenza trasformato il proprio rapporto di lavoro – originariamente a tempo pieno - in rapporto di lavoro a tempo parziale. D’altra parte, l’art. 5 dello stesso testo normativo sancisce che il contratto individuale di lavoro (stipulato tra il datore e il lavoratore) può prevedere - in caso di assunzione di personale a tempo pieno - un diritto di precedenza a favore del lavoratore in precedenza assunto a tempo parziale presso unità produttive collocate nello stesso comune, che risulti adibito alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali è prevista l'assunzione.

Ciò premesso, esaminiamo il caso che ci occupa.

Premetto che, non avendo esaminato la convenzione stipulata dal comune né il contratto di lavoro del dipendente, in questa sede posso limitarmi solo a fornire una soluzione teorica, basata sul dato normativo.

Esaminando la normativa in materia di convenzioni c.d. di programma, sopra citata, abbiamo appurato che esse possono prevedere specifiche modalità di inserimento del lavoratore disabile: in linea di principio, quindi, si potrebbe ritenere che tali convenzioni possano anche istituire a favore del dipendente disabile assunto part time un diritto di precedenza in caso di assunzioni full time da parte del datore; d’altra parte, non avendo esaminato tale convenzione non posso ovviamente pronunciarmi concretamente sul punto.

La norma di cui all’art. 11-ter del D.Lgs. n. 61/2000, d’altra parte, sancisce il diritto di precedenza a favore del lavoratore che in precedenza abbia modificato il proprio rapporto di lavoro da full time a part time oppure che abbia subito tale modificazione per ragioni aziendali, ma non prevede un generalizzato diritto del lavoratore a tempo parziale ad essere preferito quando il datore di lavoro intenda assumere personale a tempo pieno.

Infine, il contratto di lavoro part time del singolo dipendente ben potrebbe prevedere un diritto di precedenza all’assunzione full time, ma ovviamente non avendolo a mie mani non posso verificarlo.

Avv. Mattia Tacchini Leggi QUI il post completo