LegalNews: Alcoltest nullo per mancato avviso circa la facoltà di farsi assistere dal difensore

Nell’odierno contributo esaminiamo il fondamentale orientamento della Corte di Cassazione Penale in materia di mancato avviso al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcolimetrico, circa la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

  
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Come noto, l’art. 114 disp. att. c.p.p. sancisce che la polizia giudiziaria, al momento in cui procede al compimento degli atti indicati nell'articolo 356 del codice (che prevede la facoltà del difensore di assistere ai c.d. accertamenti indifferibili e urgenti), è tenuta ad avvertire la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

Ciò premesso, cosa accade quando il conducente del veicolo non viene avvisato, successivamente all’effettuazione del controllo mediante apparecchi portatili (c.d. pre-test) e prima dell’accertamento mediante etilometro, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia?

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 5396/2015, il conducente dopo l’esito positivo del c.d. pre-test veniva sottoposto al test alcolimetrico, senza essere preventivamente avvisato della citata facoltà di farsi assistere da un difensore: a seguito dell’accertamento, veniva riscontrato un tasso alcolemico nel sangue pari a 1,97 g/l (prima prova) e a 1,90 g/l (seconda prova), ragione per la quale venivano trasmessi gli atti al pubblico ministero per l’esercizio dell’azione penale relativa al reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, previsto dall’art. 186 co. 2 lett. c) e co. 2-sexies del codice della strada (i quali prevedono - in caso di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l - un’ammenda da € 1.500 a € 6.000 e l’arresto da sei mesi a un anno, con ammenda maggiorata da un terzo a due terzi quando il reato è commesso tra le ore 22 e le ore 7, a cui si aggiungono la sospensione della patente di guida da uno a due anni e la confisca del mezzo, se di proprietà del conducente).

E’ necessario sottolineare preliminarmente che - come risulta dall’orientamento pacifico della Suprema Corte (su tutte, Cass. n. 7967/2014) - il conducente deve essere avvisato della facoltà di nominare un difensore, che però non deve essere avvertito dalle Forze dell’Ordine né, tantomeno, essere aspettato; l’accertamento mediante etilometro, infatti, ha natura indifferibile e urgente, in quanto teso ad accertare le condizioni psico-fisiche del conducente al momento del controllo. Tale accertamento, infatti, deve essere effettuato immediatamente e non a distanza di tempo, anche se poco.

Ciò premesso, la Suprema Corte ha correttamente rilevato che, in caso di omissione dell’avviso al conducente circa la facoltà di farsi assistere dal difensore, l’accertamento alcolimetrico deve ritenersi nullo, con la conseguenza che esso non può produrre nessun effetto in sede penale, per ragioni di tutela dell’imputato; al contempo, tale accertamento ha però efficacia ai fini della comminazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 186 co. 2 lett. a) e co. 2-sexies del codice della strada (i quali contemplano - in caso di guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 g/l e 0,8 g/l - un’ammenda da € 527 a € 2.108, maggiorata da un terzo a due terzi quando il reato è commesso tra le ore 22 e le ore 7, a cui si aggiunge la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi).

La Suprema Corte, inoltre, ha rilevato che la nullità dell’accertamento alcolimetrico può essere eccepita, ai sensi dell’art. 182 co. 2 c.p.p., fino al momento della Deliberazione della sentenza di primo grado.

Avv. Mattia Tacchini Leggi QUI il post completo