LegalNews: E’ legittima la consegna di assegni postdatati a garanzia di un debito?

Una prassi commerciale diffusissima negli ultimi decenni prevede la consegna di assegni postdatati a garanzia di un debito, sia nell’ambito di rapporti tra privati (ad es. in una locazione) che nei rapporti commerciali tra imprese (ad esempio a garanzia dei pagamenti in un contratto di appalto), per fornire al creditore un titolo esecutivo utilizzabile all’occorrenza. E’ legittima tale operazione?

  
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Come noto l’assegno bancario costituisce un titolo esecutivo, in quanto idoneo a fondare un’esecuzione forzata, anche se non protestato; il protesto, infatti, ha esclusivamente la funzione di permettere l’eventuale azione di regresso nei confronti dei precedenti obbligati, in caso di girata del titolo (fenomeno ormai nettamente ridimensionato dalla normativa c.d. antiriciclaggio). L’assegno, dunque, quanto risulta impagato permette al suo legittimo portatore (ossia il creditore) di incardinare nei confronti del debitore un’azione esecutiva, notificando un atto di precetto e successivamente un pignoramento, senza dover prima ricorrere ad un giudice per ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore stesso; si comprende agevolmente, dunque, perché la prassi commerciale della consegna di assegni postdatati in garanzia si sia diffusa con tali proporzioni.

D’altra parte, come noto, è illegittima l’emissione di assegni postdatati: atteso che l’assegno è un titolo di credito pagabile a vista, ossia dal momento della sua emissione, l’apposizione di una data successiva a tale momento deve ritenersi nulla, con la conseguenza che l’assegno presentato per l’incasso in un momento antecedente alla data apposta su di esso deve ritenersi pagabile immediatamente.

E’ dunque legittima la consegna in pegno di assegni postdatati da parte di un debitore a garanzia dell’adempimento delle proprie obbligazioni? La Suprema Corte, con la sentenza n. 26232/2013, ha provveduto a fare chiarezza.

La Cassazione ha rilevato che tale prassi commerciale dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'art. 1343 c.c., come sancito dall’orientamento già veicolato dalla stessa Corte (Cass. 19 aprile 1995, n. 4368), perché in evidente contrasto con le norme di cui agli artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736.

A ciò consegue la invalidità del pegno così costituito e la non azionabilità della relativa garanzia.

Avv. Mattia Tacchini Leggi QUI il post completo