LegalNews: Atto di precetto: le novità

Il Decreto Legge n. 83/2015 del 27 giugno 2015 (ancora in attesa di conversione) ha modificato l’art. 480 c.p.c., il quale disciplina il contenuto dell’atto di precetto, ampliando il numero delle informazioni che il creditore deve fornire al debitore.

  
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Come noto, il D.L. n. 83/2015 (recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria”) è intervenuto abbastanza profondamente sulla procedura esecutiva delineata dal codice di procedura civile, tentando di razionalizzarla e abbreviarne le ormai bibliche tempistiche. Al contempo il Decreto citato ha adottato diverse misure tese a contenere le situazioni di crisi aziendale, le quali possono propagarsi anche ad altre realtà sane, con pregiudizio per l'intera economia.

In tale ottica l’art. 13 co. I lett. a) ha introdotto, alla fine del comma secondo dell’art. 480 c.p.c. (che disciplina, come sopra indicato, il contenuto dell’atto di precetto), un’ulteriore periodo, il quale prevede che “Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore”.

La modifica introdotta, dunque, amplia il numero di requisiti formali dell’atto di precetto, introducendo un nuovo avvertimento che dovrà essere necessariamente contenuto all’interno dell’atto, a pena di nullità. In tal senso, si rammenta che la modifica citata, essendo il D.L. n. 83/2015 attualmente in attesa di conversione in legge, diventerà vigente (come previsto dall’art. 27 del medesimo) solo con l’entrata in vigore della stessa legge di conversione.

Tale innovazione potenzialmente può giovare sia al debitore che al creditore: da un lato, infatti, permette al primo di essere informato circa la possibilità di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, pagando i propri debiti a seguito di una loro ristrutturazione; dall’altro, va a vantaggio anche del creditore il quale, grazie all’assistenza di un soggetto professionale (che sia un professionista oppure un organismo ad hoc), avrà sicuramente maggiori possibilità di vedere ripagato il proprio credito.

Avv. Mattia Tacchini Leggi QUI il post completo