Fisconews: addio alla protezione del fondo patrimoniale?

Il nuovo D.L. 27 giugno 2015, n. 83 si pone in continuità rispetto alla continua “erosione” di efficacia degli strumenti di protezione patrimoniale diretti a stabilire vincoli di indisponibilità del patrimonio aggredibile da parte dei creditori. Tra gli strumenti colpiti analizziamo il fondo patrimoniale.

  
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Il fondo patrimoniale, strumento di grande utilizzo nell’ambito della segregazione patrimoniale, subisce una nuova (e decisiva) “erosione” del suo carattere protettivo.

In particolare, il recente D.L. 27 giugno 2015 n. 83 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2015, n. 147) mediante l’introduzione del nuovo art. 2929-bis cod. civ., rende possibile l’esecuzione forzata per i beni immobili o mobili registrati del debitore anche se sottoposti a vincolo di indisponibilità (o di alienazioni a titolo gratuito), derivante dalla costituzione di fondo patrimoniale (ovvero da un trust, da una donazione), e ciò senza la preventiva sentenza dichiarativa di inefficacia del vincolo o del trasferimento, laddove il vincolo sia sorto successivamente al sorgere del credito ed il pignoramento sia stato trascritto entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto stesso.

Attenzione: La possibilità è concessa anche ai creditori anteriori se, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, intervengono nell’esecuzione promossa da altri.

In sostanza, i creditori – in primis le banche – non sono più tenuti ad introdurre un procedimento giudiziario di revocatoria al fine di far dichiarare l’inefficacia del fondo, giudizio che spesso consentiva ai debitori maggior potere “contrattuale” verso successive soluzioni transattive con gli Istituti di credito, visti i tempi lunghi del processo e le oscillazioni giurisprudenziali in materia.

Saranno, casomai, i debitori a dover reagire con relativo procedimento di opposizione per far valere la validità del vincolo, quando contestano la sussistenza dei presupposti di operatività di tale nuova norma ovvero la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore.

Atto di opposizione senza dubbio difficile da intraprendere con successo nel caso di costituzione di fondo patrimoniale, il quale “quando è posto in essere da entrambi i coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui dell’art. 2901 c.c., n. 1” (in tal senso Cass. 9 giugno 2015, n. 11862 ).

In realtà, la costituzione di un fondo patrimoniale, seppur compiuta in data anteriore al sorgere del debito, negli ultimi periodi aveva perso la sua natura “protettiva” del patrimonio famigliare, attesa la rigorosa interpretazione effettuata in materia dalla Cassazione.

Attenzione: Si premette che la costituzione di un fondo patrimoniale (art. 167 cod. civ.), operato da uno o entrambi i coniugi, comporta un limite di disponibilità di determinati beni, vincolati a soddisfare i bisogni della famiglia. In linea di principio, quindi, il creditore (art. 170 cod. civ.) non può compiere azioni esecutive (né tantomeno cautelari) sul bene protetto dal “fondo patrimoniale” allorquando questi sia a conoscenza che l’obbligazione contratta dal debitore fosse estranea ai bisogni famigliari.


Studio Tarabella Luca
Dottore Commercialista e Revisore dei Conti

(fonte: Mysolution|Post ) Leggi QUI il post completo