Norme sull'accensione del riscaldamento

"Ogni anno si accendono i caloriferi delle case, prima al nord e in montagna, poi via via anche nelle località meno fredde. Lo impongono le norme sul risparmio energetico, che definiscono tre diversi limiti alla libertà di gestione degli impianti di riscaldamento".

  
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1) LIMITI MASSIMI DI TEMPERATURA NEI LOCALI
Per abitazioni, uffici e negozi sono di 20 gradi, con una tolleranza di due gradi in più per la non sempre precisa taratura dei termostati delle caldaie.

2) LIMITI DI PERIODO E DI ORARIO DI ACCENSIONE
La legge (n. 10/1991 e del DPR n. 412/1993 e successive modifiche) ha diviso l'Italia in zone climatiche, fissando per quante ore al giorno e per quali mesi dell'anno i riscaldamenti possono restare accesi. Verbania è inserito nella fascia climatica E, con un limite orario giornaliero di 14 ore dal 15 ottobre al 15 aprile. Tranne la zona F, in cui sono inseriti i comuni di montagna e dove non c'è alcun limite, l'impianto va acceso dopo le 5 del mattino e spento dopo le 23.

Al di fuori di tale periodo gli impianti termici possono essere attivati in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime, ovvero in Verbania per non più di 7 ore (Art. 9, commi 2 e 3 DPR 412/93). Questo è possibile senza necessità di ordinanza del Sindaco. Va sottolineato che, anche in caso di attivazione straordinaria, gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti devono essere condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non vengano superati i valori massimi di temperatura fissati (20 °C).

3) PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI ACCENSIONE
Quando capitano dei giorni particolarmente freddi, la legge consente di ampliare i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, su conforme delibera della Giunta Comunale ed ordinanza del Sindaco. In altri termini, l'ordinanza del Sindaco, se il caso lo richiede, può:

Anticipare rispetto al 15 ottobre o posticipare rispetto al 15 aprile l'accensione del riscaldamento per un numero di ore giornaliere superiore alle 7 già consentite dalla vigente normativa (legge 10/91 e DPR 412/93);

Aumentare il tempo di accensione rispetto alle 14 ore giornaliere già ammesse dalla legge nel periodo 15 ottobre - 15 aprile.
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