Norme sull'accensione dei riscaldamenti

Ogni anno, con l'arrivo dell'inverno, si accendono i caloriferi delle case, prima al nord e in montagna, poi via via anche nelle località meno fredde.

  
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Lo impongono le norme sul risparmio energetico, che definiscono tre diversi limiti alla libertà di gestione degli impianti di riscaldamento.

1) LIMITI MASSIMI DI TEMPERATURA NEI LOCALI
Per abitazioni, uffici e negozi sono di 20 gradi, con una tolleranza di due gradi in più per la non sempre precisa taratura dei termostati delle caldaie.

2) LIMITI DI PERIODO E DI ORARIO DI ACCENSIONE
La legge ha diviso l'Italia in zone climatiche, fissando per quante ore al giorno e per quali mesi dell'anno i riscaldamenti possono restare accesi.
Verbania è inserito nella fascia climatica E, con un limite orario giornaliero di 14 ore dal 15 ottobre al 15 aprile.
Tranne la zona F, in cui sono inseriti i comuni di montagna e dove non c'è alcun limite, l'impianto va acceso dopo le 5 del mattino e spento dopo le 23.
Al di fuori di tale periodo gli impianti termici possono essere attivati in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime, ovvero in Verbania per non più di 7 ore.
Questo è possibile senza necessità di ordinanza del Sindaco.

3) PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI ACCENSIONE
Quando capitano dei giorni particolarmente freddi, la legge consente di ampliare i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, su conforme delibera della Giunta Comunale ed ordinanza del Sindaco.
In altri termini, l'ordinanza del Sindaco, se il caso lo richiede, può:
- anticipare rispetto al 15 ottobre o posticipare rispetto al 15 aprile l'accensione del riscaldamento per un numero di ore giornaliere superiore alle 7 già consentite;
- aumentare il tempo di accensione rispetto alle 14 ore giornaliere già ammesse dalla legge nel periodo 15 ottobre - 15 aprile.
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