LegalNews: Contrassegno assicurazione: viene meno l’obbligo di esporlo

Tra le novità introdotte con il c.d. D.L. Liberalizzazioni (n. 1/2012, conv. in L. n. 27/2012), segnaliamo l’eliminazione della obbligatorietà dell’esposizione del contrassegno assicurativo sulla propria auto a far data dal 18 ottobre 2015.

  
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Come noto, il contrassegno che attesta il pagamento del premio del proprio contratto di assicurazione costituisce il più immediato metodo di verifica dell’esistenza di una copertura assicurativa per un dato veicolo, soprattutto in caso di controllo da parte delle Forze dell’Ordine oppure di sinistro. Purtroppo, però, tale tagliando è soggetto ad una massiccia attività di contraffazione, tanto che da diversi anni è ritenuto uno strumento assolutamente inattendibile e, quindi, da sostituire.

In tale contesto si è dapprima inserito il D.L. Liberalizzazioni (n. 1/2012, conv. in L. n. 27/2012), il quale all’art. 31 - proprio al fine di contrastare la contraffazione del detto tagliando - ha previsto la dematerializzazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli; tale disposizione ha delegato al Ministro dello sviluppo economico l’emanazione di un apposito decreto mediante il quale regolare materialmente tale fondamentale operazione.

Successivamente il Ministero competente ha emanato il D.M. n. 110/2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del n. 232 del 03 ottobre 2013 ed entrato in vigore il 18 ottobre 2013: esso ha dettato le modalità di concreta attuazione della dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo – all’art. 2 co. II – che tale processo debba completarsi entro due anni dall’entrata in vigore del decreto stesso.

Dal 18 ottobre 2015, dunque, non è più obbligatorio esporre sulla propria auto il contrassegno del contratto di assicurazione, che comunque potrà continuare ad essere esposto, ove ritenuto opportuno dal singolo assicurato.

Gli accertamenti circa l’esistenza della copertura assicurativa verranno operati dalle Forze dell’Ordine mediante l’accesso ad apposite banche dati; in un secondo momento, peraltro, potranno essere impiegati anche i dispositivi o i mezzi tecnici di controllo e rilevamento automatico a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada. In caso di sinistro, invece, per tutelarsi sarà sufficiente chiedere all’altro conducente di esibire il certificato di assicurazione e prendere nota dei relativi dati.

Avv. Mattia Tacchini Leggi QUI il post completo