Determina revoca gestione piscine comunali

Oggi, lunedì 23 novembre, è apparsa sul sito istituzionale la determina dirigenziale con la quale il Comune di Verbania revoca alla società Insbubrika la gestione delle piscine comunali di Intra. Nel pomeriggio è prevista una conferenza stampa di Insbubrika.

  
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CITTÀ DI VERBANIA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
4° DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

SETTORE IMPIANTI SPORTIVI E STRUTTURE TURISTICHE
UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI, SERVIZI SPORTIVI E GESTIONE STRUTTURE TURISTICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. 1449
DEL 23 novembre 2015
Oggetto: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E REVOCA DELLA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO PER LA GESTIONE
DELLA PISCINA COMUNALE DI VERBANIA, SITUATA IN VIA
BRIGATA CESARE BATTISTI, 43

Premesso che, in seguito a gara ad evidenza pubblica, l’Amministrazione comunale di Verbania assegnava a S.S.D. Insubrika Nuoto srl la concessione per la gestione della piscina comunale. I termini e le condizioni della concessione venivano indicati nel contratto sottoscritto il 10/12/2012 e repertoriato al n. 21374;
Visto che durante la concessione in oggetto, il gestore S.S.D. Insubrika Nuoto srl, si è reso responsabile di ripetute e reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dalla convenzione in atto, nonostante le formali diffide ed i solleciti dell'Amministrazione;
Visto l’avviso di l'avviso di avvio del procedimento di risoluzione della concessione per la gestione della piscina comunale, comunicato al concessionario S.S.D. Insubrika Nuoto srl il giorno 13/10/2015 con notifica prot. n. 41591 e contenente le seguenti contestazioni:

1. Omissioni e carenze manutentive della struttura e delle attrezzature, più volte segnalate e non sanate, in violazione all'art. 20 del contratto di servizio;
2. Aumento arbitrario della tariffa massima d'ingresso, in violazione dell'art. 11 del contratto di servizio;
3. Ritardo nell'effettuazione delle opere obbligatorie di manutenzione straordinaria, ivi comprese quelle indicate come urgenti, e parziale mancata realizzazione degli interventi di miglioria offerti in sede di gara, ben oltre le proroghe concesse dall'Amministrazione (art. 21 e 22 del contratto di servizio);
4. Ripetuta chiusura dell'impianto a seguito di segnalazione di ASL VCO (ordinanze SIN/ECO/22/2014 e SIN/ECO/26/2014) per inadeguato stato di manutenzione (art 20), mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari (art 24) mancato rispetto degli obblighi in materia di sicurezza (art 25);
5. Mancato rimborso, al Comune concedente, dei consumi pregressi dell'acqua, anticipati dall'Amministrazione comunale sino ad avvenuta voltura dell'utenza (art. 18 contratto di servizio);
6. Mancato rispetto del progetto di gestione della piscina offerto in sede di gara, come emerge dalle numerose segnalazione dei cittadini e utenti (art. 4);
7. Difficoltà di accesso alla struttura e mancata valorizzazione della partecipazione di tutti i gruppi sportivi interessati all’uso dell'impianto natatorio (art. 8).

Viste le controdeduzioni prodotte dal gestore (prot. 43286 del 22/10/2015) e ritenute le stesse non meritevoli di accoglimento, poiché:
1. Le oggettive carenze manutentive della struttura e delle attrezzature, più volte segnalate in seguito a sopralluoghi ispettivi (art. 27), e non prontamente sanate come richiesto, sono da ritenersi, di fatto, omissioni al programma delle Manutenzioni Ordinarie, in violazione dell’art. 20 del contratto di servizio (si veda in merito il prot. 35568/2015, in cui si richiedeva di effettuare le stesse con la massima urgenza);
2. Premesso che l'art. 11 del contratto di servizio prevede la comunicazione preventiva all'Ente proprietario di qualsiasi proposta di modifica tariffaria, l'aumento arbitrario della prezzo massimo di ingresso in piscina, giustificato dal gestore come mero errore materiale, è avvalorato da segnalazioni di diversi utenti, che dichiarano di aver pagato Euro 7,00 anziché che 6,00, nonché da altre evidenze documentali che, anche qualora si fosse trattato di errore materiale, non giustificano la mancata correzione, nelle varie fasi in cui il controllo sarebbe stato non solo possibile, ma doveroso;
3. Premesso che accatastamento e CPI non costituiscono di per sé vizi dell'opera, quanto
piuttosto meri vizi amministrativi, comunque non indispensabili alla conduzione del servizio in oggetto, si sottolinea che la temporanea mancanza di tali documentazioni fosse nota al concessionario (anche in ragione del principio di successione nelle obbligazioni), il quale avrebbe potuto eccepire fin dal principio, retrocedendo dal contratto. Il posticipo del cronoprogramma originario aveva carattere meramente conciliativo, in quanto una sostanziale modifica delle opere offerte in sede di gara, se assentita, non avrebbe che inficiato la stessa. Il perdurante ritardo delle opere obbligatorie ed urgenti di manutenzione straordinaria e degli interventi di miglioria (eccetto il rifacimento della vasca di compenso, che, a posteriori, è risultata funzionale al contenimento dei consumi), ben oltre le proroghe concesse dalla Amministrazione (artt. 21 e 22 contratto di servizio) è comunque documentato dall'ampio carteggio in merito, i cui prodromi, stanti i tentativi di dialogo nel frattempo intercorsi, hanno portato all'atto di costituzione in mora comunicato con nota prot.
35569/2015;
4. Alle segnalazioni ASL dello scorso anno (ordinanze SIN/ECO/22/2014 e SIN/ECO/26/2014)
per inadeguato stato di manutenzione (art 20), mancato rispetto dei requisiti igienicosanitari (art 24) mancato rispetto degli obblighi in materia di sicurezza (art 25), si deve aggiungere l'omologa ordinanza SIN/ECO/43/2015, che avvalora quanto sopra espresso e più volte richiamato nelle varie missive intercorse, circa il non soddisfacente livello manutentivo dell'impianto. Circa l'invito al sopralluogo in contraddittorio si ricorda che lo scrivente, unitamente al Servizio di Prevenzione ASL e al personale incaricato di SSD Insubrika Nuoto srl, il 18 febbraio 2015 abbia già effettuato un accertamento, a cui sono seguiti i già citati sopralluoghi periodici previsti da convenzione (art. 27). Si rileva come nonostante tali controlli abbiano costantemente posto all'attenzione del gestore le reali necessità dei luoghi, a ciò non è mai seguito un dovuto e sostanziale risanamento;
5. Il rimborso dei consumi pregressi dell'acqua, al netto delle possibili ulteriori verifiche attestanti lo stato dell'impianto in oggetto, è comunque dovuto, in quanto il Comune concedente ha anticipato in toto il corrispettivo richiesto dalla Società Acqua NO/VCO S.p.a, malgrado tutte le utenze debbano, da convenzione, essere intestate al concessionario;
6. Il mancato rispetto del cronoprogramma di progetto di gestione della piscina (art. 4) e la mancata valorizzazione della partecipazione di tutti i gruppi sportivi interessati all’uso dell'impianto natatorio (art. 8) sono inadempimenti sostenuti in primis oggettivamente dal differente assetto sportivo posto in essere dalla Società S.S.D. Insubrika Nuoto srl, la quale, sostituendo i vertici della Direzione Sportiva, ha, di fatto, mutato consistentemente le capacità di attuazione del progetto stesso, come testimoniano per altro le diverse segnalazioni pervenute all'attenzione del Comune concedente, da parte dei gruppi sportivi e singoli atleti e tecnici, che testimoniano i difficili rapporti fra soggetti terzi e gestore, impedendo di addivenire a quanto previsto dall'art. 16 della convenzione, in merito alla garanzia di pluralità di accesso, nonché lo scarso afflusso e utilizzo della struttura apprezzato nel corso dei vari sopralluoghi svolti negli ultimi mesi;

Considerato altresì come anche i comportamenti e gli atti di gestione a cura della SSD Insubrika Nuoto srl, là dove rivolti ai cittadini utenti del servizio, abbiano generato ingenti proteste da parte dei medesimi cittadini oltre che disagi per i medesimi, non ultimo il provvedimento di chiusura del bar, posto all'interno della struttura, per mancanza dei requisiti soggettivi (Ord.n.DPT/SUAP/137/2015 del 21/10/2015) ed alle attività e gruppi sportivi che presso la piscina avevano la loro sede, a tal punto da aver progressivamente minato la fiducia dell’Amministrazione nella Società concessionaria, e da costituire indice di inaffidabilità della stessa.

Richiamate altresì:
 La missiva a firma del Dirigente prot. 4162/2013
 La missiva a firma del Dirigente prot. 13235/2014
 La missiva a firma del Dirigente prot. 23785/2014
 La missiva a firma del Dirigente prot. 40361/2014
 La missiva a firma del Dirigente prot. 46880/2014

 Le ordinanze SIN/ECO/22/2014, SIN/ECO/26/2014
 L'ordinanza SIN/ECO/43/2015
 La missiva a firma del Dirigente prot. 5776/2015
 La missiva a firma del Dirigente prot. 25239/2015
 La missiva a firma del Sindaco prot. 33525/2015
 Le missive a firma del Dirigente prot. 35568 e 35569 del 2015
 La missiva a firma del Dirigente prot. 432252015
Visti gli artt. 36 e 37 del contratto di servizio a mente dei quali: “L’Amministrazione comunale, in caso di ripetute gravi inadempienze agli obblighi derivati dalla presente concessione non sanate in seguito a diffida formale, o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi o interruzioni del servizio, potrà recedere unilateralmente dal contratto con un preavviso di 15 giorni [...]”;
“L’Amministrazione comunale può procedere alla revoca della concessione [...] per il venir meno della fiducia nei confronti del concessionario, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti ed atteggiamenti incompatibili con le finalità della concessione stessa.”;

Ritenuto, pertanto, che la Società non abbia assicurato quegli oneri manutentivi ad essa facenti capo, né la corretta e fedele gestione del servizio per come era stata assegnata in concessione, facendo decadere sia il decoro della struttura comunale e sia frustrando le finalità per le quali la concessione era stata assentita, con particolare riferimento all’obiettivo di “migliorare e incrementare i servizi resi all'utenza, razionalizzare consumi e costi, salvaguardare e riqualificare il patrimonio dell'impianto sportivo e delle aree a esso afferenti” (art. 4), come testimoniato, per altro, dalle numerose segnalazione pervenute all'attenzione dell'Ente proprietario da parte di utenti e cittadini e prontamente verificate, per quanto di competenza, dall'ufficio preposto.

Evidenziato come le modalità di gestione della struttura pubblica che - si ricorda – è unica nella sua tipologia sul territorio comunale, e i ripetuti inadempimenti esposti, comportino la sfiducia dell’Ente concedente nei confronti della società concessionaria e siano sintomo evidente della perdita dei requisiti di affidabilità e di buona conduzione del servizio, nonché denotino inadeguata gestione degli interessi pubblici implicati nella concessione e sui quali deve necessariamente trovare fondamento la costituzione di un rapporto concessorio.

Valutato come le circostanze sopra menzionate, per le motivazioni sopra esposte, abbiano
insanabilmente compromesso le finalità sottostanti la concessione e, quindi, la grave ed
irreparabile lesione dell’interesse di cui il Comune concedente è portatore e, pertanto,
costituiscano validi presupposti per la preventiva risoluzione del contratto ai sensi degli art. 36 della convenzione ed art.1453 c.c, e per la revoca della concessione ai sensi dell’art 37 della convenzione.

Ritenuto quindi di dover porre fine al rapporto concessorio in essere, dichiarando la risoluzione del contratto e la revoca della concessione a far data dal 24/11/2015 e che, da quella data, verrà meno ogni rapporto economico e giuridico inerente la concessione originaria;

Valutato, a tal fine, come la risoluzione del contratto e la revoca della concessione imponga comunque di non interrompere l’erogazione e la gestione del servizio, dal momento che, trattandosi di servizio rivolto alla cittadinanza, lo stesso vada garantito con continuità.

Ritenuto che il servizio vada altresì garantito a cura del gestore attuale, S.S.D. Insubrika srl, che a decorrere dal 24/11/2015 diverrà gestore di fatto, nelle more della procedura ad evidenza pubblica e sino al subentro del un nuovo gestore aggiudicatario.

Visti:
 l’art. 107 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i
 l’art. 1453 e 1455 ss del Codice Civile
 l’art 36 del contratto di servizio n. 21374 del 10.12.2012
Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente, Arch. Vittorio Brignardello;
Dato atto che il responsabile della pubblicazione è il Dirigente, Arch. Vittorio Brignardello;

IL DIRIGENTE
DETERMINA
 Di dichiarare l’inadempimento della S.S.D. Insubrika Nuoto Srl alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio con l’Amministrazione, non sanate in seguito a formali diffide;
 Di dichiarare il venire meno della fiducia nei confronti del Concessionario, dovuta al
verificarsi di fatti, comportamenti e atteggiamenti inerenti la gestione del servizio, che si riflettono sulla collettività e sono del tutto incompatibili con le finalità della concessione stessa;
 Conseguentemente, di porre fine al rapporto concessorio, risolvendo anticipatamente il
contratto di concessione per la gestione della piscina comunale stipulato in data
10.12.2012 e repertoriato al n. 21374, con decorrenza dal 24/11/2015 ai sensi dell’art. 36
del contratto di servizio e degli art.1453 e 1455 c.c;
 Di revocare, conseguentemente, la concessione per la gestione della piscina comunale ex
art 37 del contratto di servizio, con decorrenza 24/11/2015 e ai sensi dell’art 37 del
contratto di servizio;
 Di dare atto altresì che con successivo e separato atto verranno quantificati i danni
eventualmente subiti dall'Amministrazione e da porre a carico della Società inadempiente.

DETERMINA ALTRESI'
 Di ordinare all’attuale gestore SSD Insubrika srl, la prosecuzione nella gestione del
servizio, limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino alla individuazione e subentro di un nuovo gestore, a seguito di procedura ad evidenza pubblica a cura della Amministrazione, al fine di assicurarne la necessaria continuità nell’erogazione del servizio alla collettività locale;
 Di comunicare ai competenti uffici tecnici comunali la necessità di predisporre lo stato di consistenza delle strutture e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi che eventualmente dovranno essere presi in consegna dall'Amministrazione;

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art.147 bis TUEL n.267/2000 e s.m.i.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione Trasparente”.

Verbania, lì 23 novembre 2015
IL DIRIGENTE
BRIGNARDELLO VITTORIO
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