Ordinanza anti botti

Arrivano le feste, e puntuale si ripresenta il problema botti, il sindaco Marchionini ha firmato l'ordinanza che vieta l'esplosione di petardi,botti e artifici pirotecnici dal 19 dicembre 2015 al 10 febbraio 2016.

  
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OGGETTO: Divieto di lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi genere.

IL SINDACO
Considerato che durante il periodo festivo ed in particolar modo in occasione delle festività natalizie, di capodanno e nel periodo di carnevale è consuetudine effettuare l’accensione e il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti etc. e, che tale condotta può incidere sensibilmente sulla sicurezza dei cittadini per il loto utilizzo spesso incontrollato anche da parte di minorenni;
Rilevato che gli articoli pirotecnici contengono sostanze esplosive o simili che, oltre a creare pericolo per la cittadinanza e comportamenti imprevedibili negli animali, notoriamente sensibili a forti rumori, provoca inquinamento atmosferico oltre che il disturbo della quiete pubblica;
Ricordato a tutti gli esercenti il divieto di vendita di articoli pirotecnici al di fuori della normativa “CE” e a soggetti minorenni;
Vista la necessità di adottare un provvedimento al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;
Visto l’art. 703 del codice penale;
Visto l’art. 57 del TULPS;
Visto l’art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Effettuata la preventiva comunicazione al Prefetto ai sensi del citato art. 54 D.Lgs. 267/2000;

O R D I N A
Nel periodo dal 19/12/2015 al 10/2/2016 su TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE è fatto DIVIETO DI FAR ESPLODERE PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALSIASI GENERE, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all’art. 4 del D.Lgs. 4/4/2010 n. 58.
Le violazioni al suddetto divieto saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,oo a € 500,oo.
Il personale di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e dell’esatta osservanza della presente ordinanza.
A norma dell’art. 3, comma 4, della L. 7.8.1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 6.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse può ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. E’ ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Verbania entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo on-line del Comune di Verbania.
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