LegalNews: Risarcimento diretto del danno da parte dell’assicurazione e spese di consulenza

Con la recentissima sentenza n. 3266/2016 del 19.02.2016 la Suprema Corte ha preso in esame il tema della ripetibilità delle spese legali sostenute dall’assicurato durante la fase stragiudiziale della procedura di risarcimento diretto del danno ai sensi dell’art. 149 cod. ass., nel caso che egli abbia accettato la proposta formulata dalla compagnia.

  
a-
+
La fattispecie sottoposta all’esame della Cassazione è la seguente: l’assicurato si era avvalso della consulenza di un avvocato durante le trattative tese ad ottenere il risarcimento diretto dalla propria compagnia assicuratrice di un danno patito a causa di un sinistro stradale ai sensi dell’art. 149 cod. ass.; una volta accettata l’offerta risarcitoria dell’assicurazione, agiva però in giudizio in quanto quest’ultima rifiutava di rifondergli le spese sostenute per l’assistenza legale.

Sul punto è opportuno sottolineare che il co. II dell’art. 9 del D.P.R. n. 245/2006 (regolamento che disciplina la procedura di risarcimento diretto del danno da parte della compagnia assicurativa del soggetto danneggiato da un sinistro stradale) prevede che nel caso in cui la somma offerta dall'impresa di assicurazione venga accettata dal danneggiato, non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso l’assicurato ad eccezione di quella medico-legale per i danni alla persona.

Ciò premesso la Suprema Corte ha però rilevato sul punto che il co. II dell’art. 9 del D.P.R. n. 245/2006 non sancisce un divieto assoluto di rifusione da parte della compagnia delle spese per consulenze sostenute dall’assicurato che poi abbia accettato la proposta di risarcimento formulata dalla stessa assicurazione; la conclusione contraria, infatti, si porrebbe in aperto contrasto con l’art. 24 Cost., che sancisce l’inviolabilità del diritto di difesa.

Di conseguenza la Cassazione ha affermato che le spese legali sostenute dall’assicurato che poi abbia accettato la proposta di indennizzo formulata dalla compagnia, pur stando al dettato della norma in menzione, devono essere rifuse dall’assicurazione quando essa non ha fornito all’assicurato la dovuta assistenza tecnica e informativa nella gestione della procedura oppure quando il sinistro ha presentato particolari problemi giuridici, per la risoluzione dei quali era necessaria l’assistenza tecnica.

Avv. Mattia Tacchini
Leggi QUI il post completo