LegalNews: Sinistro stradale e procedura di risarcimento diretto del danno

In caso di sinistro stradale, il codice delle assicurazioni private prevede – a determinate condizioni – una procedura di risarcimento semplificata, che il soggetto danneggiato non responsabile del sinistro deve azionare direttamente nei confronti della propria compagnia di assicurazione.

  
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Ai sensi dell’art. 149 del codice delle assicurazioni private, i presupposti perché possa essere applicata la procedura semplificata che verrà esaminata nel presente contributo sono i seguenti:
1. il sinistro deve essersi verificato tra due veicoli a motore (e non più di due) che devono essere stati identificati;
2. i due veicoli coinvolti devono essere assicurati per la responsabilità civile obbligatoria;
3. il sinistro deve aver causato solo danni materiali ai veicoli coinvolti oppure anche lesioni ai loro conducenti sino alla percentuale di invalidità permanente dell’8%;

In queste ipotesi, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. E’ necessario sottolineare, peraltro, che la procedura permette la risarcibilità esclusivamente dei danni al veicolo e dei danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente, nonché del danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel citato limite dell’8%.

La procedura in esame, invece, non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato (ossia dal soggetto diverso dal conducente).

La procedura prevede che la compagnia di assicurazione, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime. In sostanza, dunque, l’assicurazione del soggetto danneggiato non responsabile del sinistro è tenuta a indennizzargli il danno subito sostituendosi alla compagnia assicurativa del danneggiante, salvo poi regolare in separata sede i rapporti dare-avere tra le due imprese.

La compagnia assicurativa del danneggiato non responsabile, dunque, formula la propria offerta: se il danneggiato dichiara di accettarla, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.

In qualsiasi caso, però, la compagnia di assicurazione è tenuta a corrispondere la somma offerta al proprio assicurato anche se quest’ultimo dichiara di non accettarla, pensando di avere diritto ad un risarcimento più alto: tale somma viene imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.

Avv. Mattia Tacchini
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