LegalNews: Eccezione di inadempimento nei contratti con prestazioni eseguibili entro termini diversi

La Suprema Corte con la recente sentenza n. 4205/2016 del 03.03.2016 si è pronunciata esaminando il caso in cui l’eccezione di inadempimento venga formulata in un contratto il quale prevede prestazioni a carico delle parti eseguibili entro termini diversi.

  
a-
+
Come noto, i contratti generalmente prevedono che una delle parti sia tenuta ad effettuare una determinata prestazione a favore dell’altra, in cambio di una proporzionale controprestazione che la seconda è tenuta ad effettuare a favore della prima. Si pensi al caso della compravendita: una parte è tenuta a trasferire all’altra la proprietà di un bene in cambio del pagamento di un prezzo. Questi contratti vengono definiti “a prestazioni corrispettive”, in quanto alla prestazione di una parte si contrappone quella a cui è tenuta l’altra.

Inoltre, è bene ricordare che nel contratto le parti possono pattuire che le rispettive prestazioni debbano essere adempiute entro termini diversi: ad esempio, in una compravendita le parti possono prevedere che il prezzo debba essere pagato immediatamente, mentre il bene consegnato solo dopo un determinato lasso di tempo oppure viceversa.

Ai sensi dell’art. 1460 c.c., nei contratti con prestazioni corrispettive ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.

La Suprema Corte, però, ha rilevato che anche nel caso in cui il contratto preveda termini diversi per l’adempimento delle obbligazioni a cui sono rispettivamente tenute le parti, possa essere opposta l’eccezione di inadempimento anche dalla parte che è tenuta ad adempiere per prima, nei confronti di quella che è chiamata ad adempiere entro un termine diverso e successivo. Ciò può verificarsi qualora la parte che debba adempiere per seconda abbia dichiarato di non voler adempiere oppure quando sia certo o altamente probabile che essa non sia in grado di adempiere, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento.

Nel caso di specie, peraltro, la Cassazione ha escluso che ricorresse una delle ipotesi da ultimo indicate, qualificando come illegittimo il rifiuto formulato dalla parte che per prima era tenuta all’adempimento.

Avv. Mattia Tacchini
Leggi QUI il post completo