Con Silvia per Verbania: si alla legge sulla legittima difesa

Riceviamo e pubblichiamo, una comunicato del gruppo Con Silvia per Verbania, che annuncia la partecipazione alla raccolta firme a favore della legge popolare sulla legittima difesa.

  
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Abbiamo appreso negli scorsi giorni di una raccolta firme a favore della proposta di legge popolare “Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la legittima difesa”.

Dopo aver esaminato attentamente i contenuti della proposta di legge, vogliamo collaborare alla raccolta firme ed alla promozione dell’iniziativa in maniera assolutamente trasversale rispetto ai diversi orientamenti politici.

Bisogna dare merito all’Italia dei Valori di aver promosso questa proposta di legge di iniziativa popolare. Chiederemo anche agli altri gruppi consiliari di appoggiare la raccolta firme perché la sicurezza all’interno della propria abitazione o attività è un tema che non fa distinzioni di colori o posizioni.

Con questa proposta di legge chi si introdurrà nei privati domicili saprà di pagare più severamente e di non potersi trasformare da aggressore in vittima chiedendo il risarcimento di danni. Inoltre chi difende l’incolumità della propria famiglia o dei beni propri all’interno del proprio domicilio non potrà rispondere della propria condotta, neppure a titolo di eccesso colposo in legittima difesa.

Per queste motivazioni chiediamo ai cittadini di andare a firmare presso il proprio comune di residenza e vista la scarsa attenzione, almeno a livello locale, che fino ad ora ha caratterizzato questa proposta di legge di fare un passaparola tra i conoscenti.

Di seguito il testo della proposta che è possibile firmare nel Comune di Verbania (ed anche negli altri comuni del VCO).

(Modifiche all’articolo 614 del codice penale)

1. All’articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo comma le parole “da sei mesi a tre anni” sono sostituite dalle seguenti ”da uno a sei anni”;

b) Al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole:”Ma si procede d’ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d’ufficio”;

c) Al quarto comma le parole “da uno a cinque anni” sono sostituite dalle seguenti “da due a sette anni”;

d) Dopo il quarto comma è inserito il seguente:

“Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subìto in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma”.

(Modifiche all’articolo 55 del codice penale)

1. All’articolo 55 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente paragrafo: “Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell’articolo 52”.
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