LegalNews: Appartamento in condominio e risarcibilità del danno da mancata locazione

La Suprema Corte con la sentenza n. 10870/2016 ha esaminato il tema della risarcibilità del danno patito dal proprietario di un immobile sito in un condominio a causa della sua mancata locazione cagionata da fatti imputabili allo stesso condominio.

  
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Il caso sottoposto alla Corte è il seguente: il proprietario di un appartamento sito in un condominio citava quest’ultimo in giudizio in quanto non aveva potuto concedere in locazione l’immobile a causa delle gravi infiltrazioni che lo affliggevano e che riteneva imputabili al condominio; l’attore riteneva che le menzionate infiltrazioni derivassero dalla errata effettuazione di opere di impermeabilizzazione sulla copertura dell’immobile, deliberate dal condominio.

All’atto della costituzione in giudizio il condominio, oltre a chiedere il rigetto delle avverse domande, chiamava in garanzia l’impresa appaltatrice delle opere. Sia in primo che in secondo grado il condominio veniva condannato al rifacimento delle opere e, in sede di appello, l’impresa veniva condannata a tenere indenne il condominio delle spese che quest’ultimo avrebbe dovuto sostenere. Veniva invece rigettata la richiesta dell’attore tesa ad ottenere il risarcimento del danno per la mancata locazione dell’immobile afflitto dalle infiltrazioni.

In merito alla richiesta da ultimo considerata, rigettata dai giudici di merito perché non sarebbe stata fornita dall’attore la effettiva prova del danno patito, la Suprema Corte ha affermato quanto segue. Innanzitutto, la Cassazione ha preso le mosse dal proprio orientamento maggioritario, il quale sancisce che il giudice può basarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti ai fini della prova del danno da mancata locazione, salvo che risulti positivamente accertato che il proprietario dell’immobile si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione.

Ciò premesso, la Corte ha sottolineato che nel caso in esame non era contestato che le condizioni del bene, a causa delle infiltrazioni lamentate in citazione, avessero nei fatti impedito il godimento dell'immobile e, di conseguenza, la sua locazione; inoltre, non risulta che i titolari del bene si fossero disinteressati dell'utilizzo del medesimo, con la conseguenza che il pregiudizio andava risarcito anche mediante il ricorso ad elementi di carattere presuntivo: tra questi ultimi potevano essere impiegati anche quelli ricavabili dalla CTU disposta in primo grado che, grazie alla descrizione effettuata da parte del tecnico, poteva permettere di individuare la tipologia e le caratteristiche funzionali e dimensionali del bene, sulla base delle quali si poteva poi effettuare il calcolo del suo valore locativo.

La Corte ha perciò accolto la domanda risarcitoria dell’attore, condannando il condominio alla rifusione del danno da esso patito, commisurato ai canoni non percepiti, da quantificare sulla base del valore locativo dell’appartamento calcolato come sopra descritto.

Avv. Mattia Tacchini
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