LegalNews: Definizione agevolata delle cartelle Equitalia

Il D.L. n. 193 del 22.10.2016 ha introdotto una procedura per ottenere la sanatoria delle cartelle Equitalia con un notevole risparmio per il contribuente.

  
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L’art. 6 del D.L. n. 193/2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 24.10.2016 e entrato in vigore in pari data ai sensi dell’art. 16 del medesimo testo normativo) ha introdotto la c.d. “rottamazione” delle cartelle di pagamento Equitalia: dal oggi e sino al 22 gennaio 2017, infatti, i contribuenti debitori potranno manifestare la propria volontà di aderire alla menzionata procedura, compilando la apposita modulistica resa disponibile sul sito internet di Equitalia.

La procedura avrà ad oggetto i carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015 e comporterà l’estinzione del debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le ulteriori somme aggiuntive; infatti, il debito potrà essere estinto provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato (purché entro il limite massimo di quattro rate sulle quali sono dovuti gli interessi):
- delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- delle somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio sulle somme di cui al punto precedente;
- del rimborso delle spese per le procedure esecutive nonché delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Nella dichiarazione del debitore mediante la quale verrà manifestata la volontà di aderire alla procedura dovrà essere altresì indicato il numero di rate mediante le quali verrà effettuato il pagamento (al massimo quattro, come previsto dal co. I dell’art. 6), nonché la eventuale pendenza di cause civili aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione: in quest’ultimo caso il debitore dovrà impegnarsi a rinunciare a tali giudizi.

Successivamente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 193/2016 (ossia entro il 22.04.2017), l’agente della riscossione comunicherà ai debitori interessati l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, con la correlata indicazione del giorno e del mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, le prime due rate dovranno essere ciascuna di ammontare pari ad un terzo del totale della somma dovuta, mentre la terza e la quarta pari ad un sesto. La terza rata, peraltro, non potrà avere scadenza successiva al 15 dicembre 2017 e la quarta il 15 marzo 2018.

E’ necessario sottolineare che ai sensi del co. IV dell’art. 6 in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute a seguito dell’adesione alla procedura, la definizione non produrrà effetti e riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi. In tal caso, i versamenti effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto sull'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determineranno l'estinzione del debito residuo, per il quale proseguirà l'attività di recupero da parte dell’agente della riscossione e che non potrà più essere rateizzato ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla procedura di definizione agevolata saranno sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione: l'agente della riscossione, inoltre, con riferimento a tali carichi non potrà avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non potrà nemmeno proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate. La preclusione alle azioni di recupero credito già avviate dall’agente della riscossione opererà a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, non sia stata presentata istanza di assegnazione del bene oppure non sia stato già emesso dal giudice il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

E’ molto importante sottolineare che, ai sensi del co. VIII dell’art. 6, la facoltà di adesione alla procedura di definizione agevolata potrà essere esercitata perfino dai debitori che avranno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi: sarà però necessario che, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 01.10.2016 al 31.12.2016. In caso di adesione alla procedura di definizione agevolata per carichi già parzialmente pagati, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare per la procedura si terrà conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Resteranno inoltre definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive; il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata comporterà inoltre, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.

Se, a seguito dei pagamenti parziali di cui sopra, con l’adesione alla procedura di definizione agevolata il debitore risulterà aver già integralmente corrisposto quanto dovuto per il completamento della procedura, per beneficiare degli effetti di quest’ultima dovrà comunque manifestare espressamente la sua volontà di aderire alla procedura in menzione.

E’ opportuno puntualizzare che – ai sensi del co. X dell’art. 6 - sono esclusi dalla definizione i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti risorse comunitarie, l’iva all’importazione, le somme dovute per recupero degli aiuti di Stato, i crediti per condanne inflitte dalla Corte dei Conti, le sanzioni penali di tipo pecuniario e quelle per violazione del Codice della Strada.

Dopo il pagamento delle somme dovute a seguito dell’adesione alla procedura, l'agente della riscossione verrà poi automaticamente discaricato dell'importo residuo.

In conclusione, per coloro che hanno pendenze con l’Erario e dispongono – o sono in grado di entrare nella disponibilità – di una somma idonea a permettere l’adesione alla procedura, sicuramente la definizione agevolata comporterà un notevole risparmio, come desumibile dallo stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora dovuti, generalmente di ammontare molto rilevante. Ovviamente la necessità di generare introiti entro tempi relativamente brevi ha indotto il Legislatore ha prevedere una rateazione piuttosto ridotta in caso di adesione alla procedura: questa, perciò, precluderà il ricorso alla procedura a coloro che non potranno disporre di una somma sufficiente ad onorare la rateazione così come sopra descritta.

Avv. Mattia Tacchini
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