Apparecchi da Gioco - Limitazioni d'orario

Riceviamo e pubblichiamo, la nota informativa relativa alle limitazioni di orario per l'utilizzo dei video giochi, nonché alle nuove disposizioni in materia emanate dalla Regione Piemonte. Le predette limitazioni entreranno in vigore col prossimo 13 novembre.

  
a-
+
CITTÀ DI VERBANIA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIO
Verbania, 3 novembre 2016

NUOVE NORME IN MATERIA DI APPARECCHI DA GIOCO – LIMITAZIONI DI ORARIO

Con Ordinanza Sindacale n. 32/2016 del 27.10.2016, emanata ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 9/2016, sono stati fissati i seguenti orari di utilizzo degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, c. 6 e 7 del T.U.L.P.S: dalle h. 14,00 alle h. 18,00 e dalle h. 20,00 alle h. 24,00, tutti i giorni compresi i festivi.

Al di fuori delle predette fasce orarie gli apparecchi dovranno essere disattivati. Il provvedimento entrerà in vigore il 13.11.2016, ha validità di un anno. Il mancato rispetto delle limitazioni di orario imposte con la predetta ordinanza, comporterà l'applicazione della sanzione di cui all'art. 11, c. 2 della citata legge regionale che prevede il pagamento di una somma da € 500,00 a € 1.500,00 per ogni apparecchio di cui ai c. 6 e 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S.

Con l'occasione si ritiene opportuno segnalare le seguenti ulteriori norme introdotte dalla L.R. n. 9/2016:

- l'art. 5 prevede il divieto di installare apparecchi da gioco di cui all'art. 110, c. 6 e 7 del T.U.L.P.S. negli esercizi che si trovino ad una distanza inferiore a mt 500 (calcolati secondo il percorso pedonale più breve) dai seguenti siti: a) istituti scolastici di ogni ordine e grado; b) centri di formazione per giovani e adulti; c) luoghi di culto; d) impianti sportivi; e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario; f) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori; g) istituti di credito e sportelli bancomat; h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati; i) movicentro e stazioni ferroviarie;

- l'art. 13 dispone l'adeguamento al predetto divieto, per gli esercizi già in attività, con le seguenti scadenze: entro il 19 novembre 2017 per gli apparecchi collocati all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico; entro il 19 maggio 2019 per le sale da gioco e le sale scommesse; qualora tali esercizi siano stati autorizzati a partire dal 01.01.2014, il termine per l'adeguamento è previsto entro il 19 maggio 2021;

In proposito si ritiene opportuno evidenziare che nel caso di subingresso in esercizi già esistenti che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5 della L.R. n. 9/2016, la rimozione di eventuali apparecchi da gioco dovrà essere contestuale all'inizio dell'attività da parte del subentrante, non essendo prevista la fattispecie di subingresso per quanto concerne le procedure di competenza di A.A.M.S. relative al rilascio dei nulla osta nei confronti del nuovo gestore. Per la medesima motivazione non potranno essere effettuati subingressi in attività di sala giochi che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità sopra richiamate.

- l'art. 7 introduce il divieto di effettuare qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all’installazione degli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici o aperti al pubblico;

- l'art. 8 prevede il divieto di utilizzo da parte dei minori di anni 18, degli apparecchi di cui all'art. 110, c. 7, lett. C bis) del T.U.L.P.S. (apparecchi meccanici ed elettromeccanici attivabili con moneta, ovvero con gettone o con altri strumenti elettronici di pagamento, che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita).

Si evidenzia, altresì, che all'art. 3 della L.R. n. 9/2016, la Regione Piemonte ha previsto l'adozione di un “Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico” di durata triennale, che dovrà prevedere, tra l'altro, interventi di formazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini dell’apertura e della prosecuzione dell'attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti chegestiscono apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931; all'art. 4, infine, è prevista la predisposizione da parte della Regione di un marchio regionale “Slot no
grazie” da rilasciare, a cura dei Comuni, agli esercenti che scelgono di non installare o di disinstallare gli apparecchi da gioco. Verrà istituito, altresì, un albo degli esercizi che aderiscono a tale iniziativa. L'adesione costituirà requisito essenziale in caso di richiesta di concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici alla Regione Piemonte. Leggi QUI il post completo