LegalNews: il no della Corte Costituzionale al referendum sull’articolo 18

La Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 26 del 27.01.2017 ha dichiarato l’inammissibilità del referendum abrogativo avente ad oggetto la disciplina dei licenziamenti individuali dettata dal Jobs Act e dall’articolo 18.

  
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Come noto, la disciplina dei licenziamenti individuali è stata oggetto, negli ultimi cinque anni, di importantissime riforme: la L. n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero) e il D.Lgs. n. 23/2015 (c.d. Jobs Act). Gli interventi del Legislatore si sono caratterizzati per il progressivo restringimento, in caso di licenziamento illegittimo, dell’ambito di applicazione della c.d. tutela reale, ossia l’istituto della reintegrazione del lavoratore sul posto di lavoro, in favore della c.d. tutela obbligatoria, ovvero la previsione della corresponsione di una somma di denaro parametrata all’anzianità di servizio del dipendente.

Le modifiche di cui sopra sono sempre state oggetto di accesissimo dibattito politico e sociale: da più parti, infatti, si chiedeva la loro revoca, in un’ottica di tutela della stabilità del rapporto di lavoro; al contempo, però, a queste richieste i fautori di tali riforme replicavano che la reintroduzione della tutela reale avrebbe comportato un ulteriore irrigidimento per il mercato del lavoro italiano, tradizionalmente molto statico e, in aggiunta, pesantemente colpito dalla crisi economica.

Con la richiesta di referendum abrogativo sottoposto alla Suprema Corte, chiamata a valutarne l’ammissibilità come previsto dall’art. 2 co. I della L. Cost. n. 1/1953, i cittadini sarebbero stati chiamati a pronunciarsi su un quesito piuttosto articolato: da una parte, prevedeva che venisse abrogato interamente il D.Lgs. n. 23/2015 (il c.d. Jobs Act), il quale aveva ridotto ulteriormente l’ambito di applicazione della tutela reale ai rapporti di lavoro stipulati dopo il 07.03.2015, in favore della tutela meramente obbligatoria; dall’altra, proponeva una profonda manipolazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970), mediante un’abrogazione parziale del suo testo, che avrebbe portato all’applicazione della tutela reale a tutti gli imprenditori che impiegano in un’unità produttiva almeno cinque lavoratori (contro i quindici previsti dalla formulazione dell’art. 18 in vigore).

La Corte, chiamata a pronunciarsi in merito al testo del quesito, ha sancito la sua inammissibilità per due ordini di ragioni.

In primo luogo, in quanto il quesito aveva un carattere sostanzialmente propositivo, che lo rendeva estraneo alla funzione meramente abrogativa assegnata all'istituto di democrazia diretta previsto dall'art. 75 Cost. Il quesito, infatti, era teso a manipolare il testo vigente dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori per mezzo della c.d. tecnica del ritaglio, ossia chiedendo l'abrogazione di frammenti lessicali dei commi primo, quarto, sesto, settimo e ottavo, nonché del comma quinto nella sua interezza, in modo da ottenere - per mezzo della saldatura dei brani linguistici residuali dopo l’abrogazione - un insieme di precetti normativi aventi un contenuto diverso rispetto a quello originario.

L’orientamento pacifico della Corte Costituzionale, infatti, sancisce l’inammissibilità dei quesiti referendari quando, per mezzo della manipolazione della struttura linguistica della disposizione, si origini un assetto normativo sostanzialmente nuovo. In queste ipotesi infatti il referendum, che ha natura abrogativa, verrebbe stravolto nella sua funzione, divenendo uno strumento per creare diritto, proponendo all’elettore l’introduzione di una nuova disposizione normativa.

In secondo luogo, a causa del difetto di univocità e di omogeneità del testo da sottoporsi agli elettori. Quando il quesito contiene una tale pluralità di domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria, non può essere ricondotto alla logica del referendum abrogativo previsto dall'art. 75 Cost. L'elettore, infatti, non deve trovarsi nella condizione di esprimere un voto bloccato su una pluralità di atti e di disposizioni diverse, con conseguente compressione della propria libertà di scelta, come può accadere ad esempio quando il quesito riguarda interi testi legislativi complessi, o ampie porzioni di essi, comprendenti una pluralità di proposizioni normative eterogenee.

Nel caso di specie, il quesito coinvolgeva due corpi normativi che, pur riguardanti entrambi i licenziamenti individuali illegittimi, erano evidentemente differenti, sia per i rapporti di lavoro ai quali si riferiscono (iniziati prima o dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2015), sia per il regime sanzionatorio previsto. Le richieste abrogative che li riguardano erano perciò disomogenee e suscettibili di risposte diverse: l'elettore, infatti, ad esempio ben avrebbe potuto volere l'abrogazione del D.Lgs. n. 23/2015 rifiutando le modifiche da apportarsi all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, oppure viceversa.

Avv. Mattia Tacchini
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