Ordinanza Ludopatie

Riportiamo il testo dell'ordinanza firmata dal Sindaco Silvia Marchionini con all'oggetto: limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi e congegni automatici da gioco e intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6° e 7° del T.U.L.P.S. all’interno delle sale gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico.

  
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ORD. N. SIN/XXX/2016

Oggetto: limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi e congegni automatici da gioco e intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6° e 7° del T.U.L.P.S. all’interno delle sale gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico.


IL SINDACO

CONSIDERATO che a norma dell'art. 50 comma 7° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL) il Sindaco “. . . coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici . . .”;

RILEVATO che l'art. 31 co. 1° del D.L. 06.12.2011 convertito con modificazioni nella L. 22.12.2011 nr. 214, attraverso l'introduzione del comma d-bis all'art. 3 del D.L. 04.07.2006 nr. 223, ha completamente liberalizzato gli orari di apertura e chiusura degli esercizi del commercio su area privata disciplinati dal D.Lgs. 31.03.1998 nr. 114, nonché degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar e ristoranti), disciplinati dalla Regione Piemonte dalla L.R. 29.12.2006 nr. 38, eliminando altresì l'obbligo di chiusura festiva e infrasettimanale;

CONSIDERATO che, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 6 della L.R. del 02.05.2016 “I Comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.), per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale da gioco delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico….”;

RILEVATO che dai dati forniti dal Dipartimento delle Dipendenze Soc. SER.D dell’Asl 14, si evidenzia nel periodo compreso tra il 2005 (anno di attivazione del servizio) e il 2016, un aumento esponenziale di pazienti presi in carico del predetto Servizio per la cura delle ludopatie. Tenendo presente che solo una minima parte dei soggetti affetti da ludopatia approda alle cure del SER.D, i dati forniti risultano particolarmente significativi per comprendere l’andamento del fenomeno in generale e che pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la rimodulazione degli orari di utilizzo degli apparecchi da gioco costituisce uno strumento efficace, alfine di arginare, per quanto possibile, il diffondersi di tale fenomeno;

RITENUTO che nella determinazione degli orari delle attività del gioco, con particolare riferimento al gioco in denaro, siano presenti aspetti che mettono in causa la responsabilità delle istituzioni con riguardo all'interesse primario della tutela delle fasce deboli della popolazione, che vanno armonizzati con la tutela costituzionale della libertà di impresa;
VISTA la sentenza del TAR VENETO, Sez. III del 16.07.2015, n. 181 che ha riconosciuto il potere sindacale in argomento anche in assenza dell’atto di indirizzo del Consiglio Comunale;

RILEVATO che il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 03778/2015 ha confermato il potere sindacale di determinazione degli orari delle sale gioco e di accensione/spegnimento degli apparecchi automatici da gioco in denaro;

RICHIAMATA la giurisprudenza costituzionale, che ha riconosciuto nel modo più autorevole la competenza degli Enti Locali nella disciplina dell’orario di funzionamento degli apparecchi da gioco lecito, all’interno degli esercizi pubblici e commerciali a tutela delle fasce di consumatori psicologicamente più vulnerabili ed immature e quindi maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire tramite il gioco vincite facili e guadagni, (Corte Costituzionale Sentenza nr. 300 del 09.11.2011 e Corte Costituzionale, sentenza n. 220/2014);

PRESO ATTO che al Sindaco, in forza della giurisprudenza, delle norme e delle disposizioni sopra indicate, è consentito pertanto disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco, in presenza di motivate esigenze di ordine sociale e politico che rendano necessario tale intervento, per mitigarne i riflessi sociali, oltre che clinici, pur nella consapevolezza che le limitazioni di orario non potranno eliminare il fenomeno, ma solo creare le condizioni per disincentivare il loro utilizzo;

RITENUTO pertanto, nelle more della predisposizione d'idoneo regolamento da presentare al Consiglio Comunale che disciplini in modo unitario gli orari delle sale gioco e delle sale scommesse, autorizzate ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., nonché gli orari di esercizio degli apparecchi e congegni automatici da gioco e intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S. collocati all’interno delle predette sale e in tutti le tipologie di esercizi pubblici, commerciali, circoli privati e locali pubblici o aperti al pubblico, di procedere alla riduzione degli orari di utilizzo degli apparecchi, al fine di evitarne l’utilizzo indiscriminato da parte delle categorie di utenti maggiormente a rischio;

RILEVATO il lavoro svolto all'interno del Tavolo di Lavoro denominato “Non t'Azzardare”, nonché delle relative iniziative informative sulle conseguenze dell'abuso del gioco d'azzardo, al quale partecipano oltre il Comune, anche altri soggetti come le associazioni 21 Marzo, Libera e Gruppo Abele, l'ASL, la Fondazione Comunitaria, le Diocesi locali, al fine di prevenire il fenomeno e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla problematica;

DATO ATTO che il Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) è stato riconosciuto ufficialmente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come patologia ed è stato classificato nel DSM come “disturbo del controllo degli impulsi non classificati altrove”;

CONSIDERATO che la ludopatia è un vero e proprio disturbo psicopatologico, ovvero una forma di dipendenza che induce il soggetto alla coazione a ripetere, alla necessità imperante di giocare e a percepire sofferenza se costretto ad astenersi da gioco, diventando, in alcuni momenti, il centro di interesse esclusivo e la preoccupazione centrale della propria esistenza, conducendo il giocatore alla disorganizzazione della sua vita e alla totale mancanza di controllo sulla gestione del denaro, con possibili ricadute su lavoro e affetti;

DATO ATTO che sono state consultate, in merito al presente provvedimento, le Associazioni di Categoria dei Commercianti e degli Artigiani presenti sul territorio comunale e valutate in proposito le osservazioni inoltrate dall’Ascom Confcommercio;

DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento è stato condiviso con i rappresentanti dei Gruppi Consiliari;

VISTO l’ordine del giorno sull’argomento approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 05.03.2015, con deliberazione n. 38;

RICHIAMATE la circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza n. 557/PAS.7801.12000 del 23.06.2010, nonché la nota del 19.03.2013 del medesimo Ministero, con le quali viene precisato che anche gli orari delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell’art. 88 del T.U.L.P.S. sono disciplinati dal Sindaco, sulla base dei poteri allo stesso conferiti dall’art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trattasi comunque di esercizi rientranti nella categoria degli “esercizi pubblici”;

VISTO il R.D. n. 773 del 18/06/1931 (T.U.L.P.S.);
VISTO il R.D. n. 635 del 06/05/1940 (Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.);
VISTO la L.R n. 9 del 02/05/2016 della Regione Piemonte (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico);
VISTI l'art. 50, comma 7 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 (Testo Unico degli Enti Locali)

ORDINA

Di stabilire i seguenti orari di funzionamento degli apparecchi e congegni per il gioco di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del T.U.P.S. presenti all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) della L.R. nr. 9 del 02.05.2016:
dalle ore 14,00 alle ore 18,00 e dalle h. 20,00 alle h. 24,00 di tutti i giorni, compresi i festivi.
al di fuori della predetta fascia oraria gli apparecchi devono essere spenti e disattivati.
La presente ordinanza entrerà in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune di Verbania ed ha validità di anni 1 (uno).
il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 11 della L.R. nr. 9 del 02.05.2016 (pagamento di una somma da € 500,00 a € 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S.
Il Corpo di Polizia Municipale, nonché gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati per la prevenzione, il controllo e l’accertamento delle violazioni alle norme contenute nella presente ordinanza.
Avverso il presente provvedimento, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre "Ricorso giurisdizionale", entro gg. 60 dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, avente sede a Torino, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n° 1199/71
Dalla Sede Municipale li, 27 ottobre 2016

IL SINDACO
Dr.ssa Silvia Marchionini
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