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Finale Europeo divieto d'asporto bottiglie e lattine

In occasione della finale dell'Europeo di Calcio, con un Ordinanza il Sindaco di Verbania, vieta la vendita d'asporto di bevande in contenitori di vetro e in lattine.

Verbania
Finale Europeo divieto d'asporto bottiglie e lattine
ORDINANZA SINDACALE N. 406 DEL 09/07/2021

Oggetto: MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA BEVANDE IN OCCASIONE DELLA FINALE DEL CAMPIONATO EUROPEO DI CALCIO

IL SINDACO
Considerato che domenica 11 luglio 2021 avrà luogo la finale del campionato europeo di calcio; Rilevato che la Nazionale italiana è una delle finaliste e che, pertanto, la manifestazione sportiva verrà seguita da un numero rilevante di spettatori, anche presso gli esercizi di somministrazione e all’aperto;

Ritenuto pertanto opportuno - a tutela della sicurezza e dell’incolumità degli avventori e dei cittadini in genere -disporre, in occasione della partita di domenica, il divieto di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro e in lattine;

Valutate l’occasionalità e l’eccezionalità dell’evento; Visto l’art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Considerato che le presenti limitazioni sono state preventivamente concordate con il Prefetto ai sensi del citato art. 54 D.Lgs. 267/2000.ORDINA A partire dalle ore 20,00 di domenica 11 luglio 2021 e fino alle ore 02,00 del giorno successivo, in occasione della finale dei campionati europei di calcio, è fatto divieto ai titolari di esercizi per la somministrazione, di esercizi commerciali ed artigianali, di VENDERE PER ASPORTO BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E IN LATTINE.La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante diffusione attraverso i mezzi di informazione e la pubblicazione sul sito Internet del Comune di Verbania.L’inottemperanza a quanto previsto dal presente provvedimento costituirà violazione ai sensi dell’art. 650 del C.P

Il personale di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e dell’esatta osservanza della presente Ordinanza.A norma dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241 del 07/08/1990, si avverte che,avverso la presente Ordinanza, in applicazione della L. n. 1034 del 06/12/1971,chiunque vi abbia interesse può ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. È ammesso ricorso gerarchico al prefetto del Verbano Cusio Ossola entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo on-line del Comune di Verbania.



2 commenti  Aggiungi il tuo

Vedi il profilo di lupusinfabula E va bhè.....
lupusinfabula
10 Luglio 2021 - 18:55
 
E va bhè, vorrà dire che chi è interessato farà scorta entro le 19.59 e vedremo (cosa per altro già vista altrove) magari qualche azione di bagarinaggio: ci sono personaggi espertissimi in materia di spaccio... del resto è vietata la vendita per asporto ma nulla vieta di portarsi una buona scorta da casa e in uno zaino a voglia a farcene stare di bottiglie e lattine: ovviamente ognuno dirà che trattasi di beveraggio per uso personale, come avviene anche per altre sostanze meno liquide.
Vedi il profilo di SINISTRO 1Re: E va bhè.....
SINISTRO
12 Luglio 2021 - 08:48
 
Ciao lupusinfabula

basta andare nei supermercati....



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