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LegalNews: Rottamazione cartelle bis: le novità introdotte dalla L. n. 172/2017

Con la L. n. 172/2017, che ha convertito il legge il D.L. n. 148/2017, sono state introdotte importanti novità per la c.d. rottamazione bis, ossia per la definizione agevolata di avvisi e cartelle esattoriali 2017.

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LegalNews: Rottamazione cartelle bis: le novità introdotte dalla L. n. 172/2017
La novità forse più attesa, anche se anticipata nella seconda metà del mese di novembre 2017, è l’ampliamento del novero delle cartelle e dei carichi che possono essere rottamati: alle cartelle e ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 01.01.2017 al 30.09.2017, infatti, si aggiungono anche i carichi e le cartelle affidati dal 2000 al 2016. In sostanza, è stata concessa una seconda possibilità a coloro che non avevano aderito alla rottamazione 2016 (nuovo comma IV n. 1 lett. a dell’art. 1 del D.L. n. 148/2017) oppure a coloro che, pur avendovi aderito, non avevano corrisposto tempestivamente le rate previste in scadenza entro il 31.12.2016 (nuovo comma IV n. 1 lett. B dell’art. 1 del D.L. n. 148/2017).

Sulle somme dovute per la definizione agevolata, peraltro, dovranno essere corrisposti a decorrere dal 01.08.2018 gli interessi di cui all'articolo 21, comma I, del del D.P.R. n. 602/1973.

Il termine per la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata invece è rimasto immutato: entro il 15.05.2018, infatti, gli interessati dovranno compilare direttamente nell’apposita area del sito internet dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione il modello DA 2000/17, oppure - in alternativa - scaricare il citato modello DA 2000/17, compilandolo e presentandolo agli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Peraltro, coloro che dispongono di una casella PEC possono inviare la domanda, insieme alla copia del documento di identità, all'indirizzo PEC della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione competente (l’elenco degli indirizzi è allegato al modello DA 2000/17).

Come previsto dal nuovo comma 7 dell’art. 1 del D.L. n. 148/2017 l'agente della riscossione per i carichi affidati alla riscossione dal 01.01.2017 al 30.09.2017:
a) entro il 31.03.2018 è tenuto a trasmettere al contribuente la comunicazione dei carichi rottamabili;
b) entro il 30.06.2018 deve comunicare al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate (con specifica indicazione della data di scadenza di ciascuna di esse);

I termini di cui sopra, invece, sono differenti per i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24.10.2016, per i quali il debitore non era stato ammesso alla definizione agevolata 2016 a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute al 31.12.2016 e per i carichi affidati alla riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2016 per i quali il contribuente non aveva aderito alla rottamazione. In tali casi l’agente della riscossione:
a) entro il 30.06.2018 deve comunicare al contribuente l'importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;
b) entro il 30.09.2018 deve rendere noto al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate (con specifica indicazione della data di scadenza di ciascuna di esse);
Per i carichi da ultimo indicati il debitore è tenuto a pagare:
1) in un'unica soluzione, entro il 31.07.2018, l'importo delle rate scadute al 31.12.2016 e non pagate. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza;
2) in due rate di pari ammontare, con scadenza rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, l'80% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;
3) entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante 20% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.

Avv. Mattia Tacchini
www.novastudia.com



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