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LegalNews: La contestazione disciplinare a carico del lavoratore subordinato

Nella vita di un lavoratore subordinato, purtroppo, può accadere che il datore di lavoro emetta una contestazione disciplinare e, successivamente, una sanzione: qual è il procedimento corretto e quali sono le garanzie che l’ordinamento prevede per il lavoratore?

Verbania
LegalNews: La contestazione disciplinare a carico del lavoratore subordinato
L’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato comporta che il datore di lavoro possa esercitare un potere disciplinare: infatti, in caso di inosservanza - da parte del lavoratore - dei propri obblighi contrattuali, il datore di lavoro può irrogare sanzioni a carico del dipendente.

Il potere sanzionatorio del datore di lavoro, però, non può essere esercitato liberamente; richiede, perciò, che egli segua la procedura disciplinare prevista dalla L. n. 300/1970, ossia dallo Statuto dei lavoratori, e dai CCNL (contratti collettivi nazionali di lavoro) siglati dalle associazioni che rappresentano datori di lavoro e lavoratori.La procedura è prevista dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, che deve essere necessariamente combinato con i citati CCNL di categoria, che possono prevedere delle deroghe a tale normativa, solo nel caso in cui siano più favorevoli per il lavoratore.

Innanzitutto è necessario sottolineare che le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni per le quali può essere applicata la procedura disciplinare nonché alle procedure di contestazione (come previsto dall’art. 7 co. I dello Statuto), devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il regolamento disciplinare, in altre parole, deve essere affisso in un luogo dove tutti i lavoratori possano vederlo.

Esaminiamo ora, sommariamente, la procedura disciplinare.
Quando il datore di lavoro ritiene che il lavoratore debba essere sanzionato a causa di un comportamento non conforme agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro, non potrà direttamente irrogare la sanzione disciplinare: egli, infatti, dovrà prima contestare l’addebito, ossia la condotta ritenuta non conforme a tali doveri. La contestazione dovrà avere forma scritta, essere inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno (oppure con “raccomandata a mano”) ed essere tempestiva (dovrà quindi essere inviata, pur se non è previsto un termine rigoroso, con sollecitudine) e specifica (sono illegittimi, dunque, gli addebiti di natura generica).

Nella contestazione disciplinare deve necessariamente essere inserito l’invito, rivolto al lavoratore, a fornire chiarimenti; essi potranno essere verbali, per iscritto oppure forniti in apposito incontro che il lavoratore può chiedere al datore di lavoro, facendosi assistere anche da un rappresentante sindacale. Al lavoratore, peraltro, in sede di contestazione non può essere attribuito un termine inferiore a cinque giorni, dalla ricezione della contestazione, per fornire i propri chiarimenti.

Una volta sentito il lavoratore, se quest’ultimo ritiene di fornire giustificazioni, il datore di lavoro può decidere di irrogare la sanzione disciplinare. Le tipologie di sanzioni previste dai CCNL sono: il richiamo verbale; il richiamo scritto; la multa (espressa in termini di ore di retribuzione); la sospensione (di durata pari ad alcuni giorni di lavoro); il licenziamento. Al pari della contestazione, anche la sanzione disciplinare deve essere tempestiva, nonché proporzionale alla gravità dell’addebito contestato.
Qualora il lavoratore ritenga che la sanzione irrogata sia illegittima o sproporzionata, infine, potrà impugnarla secondo le norme dello Statuto dei lavoratori.

Avv. Mattia Tacchini



4 commenti  Aggiungi il tuo

Vedi il profilo di adriana contestazione datori di lavoro
adriana
8 Dicembre 2014 - 15:36
 
ai dipendenti pubblici però non si attua lo statuto dei lavorati puo definirne l'iter?
Vedi il profilo di Mattia Tacchini Procedimento sanzionatorio nel pubblico impiego
Mattia Tacchini
9 Dicembre 2014 - 10:37
 
Gentile sig.ra Adriana, innanzitutto La ringrazio per il contatto. Visto che l'argomento è abbastanza complesso e - al contempo - mi pare di capire che è piuttosto sentito, Le consiglio di monitorare la rubrica: il mio prossimo contributo, infatti, sarà proprio sul procedimento sanzionatorio nel pubblico impiego. La saluto molto cordialmente. Avv. Mattia Tacchini
Vedi il profilo di adriana sanzioni
adriana
9 Dicembre 2014 - 11:56
 
la ringrazio molto, non so quando sarà il suo intervento ma io avrei bisogno quanto prima se e possibile perchè ho tra poco il verdetto e siccome mi hanno applicato il contratto dei lavoratori posso considerarlo nullo?
Vedi il profilo di Mattia Tacchini Sanzioni
Mattia Tacchini
9 Dicembre 2014 - 13:11
 
Carissima sig.ra Adriana, i contributi della mia rubrica escono sempre il lunedì mattina. Tenga presente, peraltro, che non vorrei causare fraintendimenti: lo scopo di questa rubrica, come accade per tutte le tipologie di contributi di natura divulgativa predisposti da professionisti, non è quella di formulare pareri legali. Questi ultimi, infatti, richiedono diverse attività per essere emessi: conoscenza con il cliente, esame dei fatti che vengono riferiti e dei documenti forniti, studio della posizione sotto il profilo giuridico, redazione di un parere diretto espressamente al cliente e redatto sulla base delle sue esigenze, ecc.; tutto ciò, ovviamente, comporta l'attribuzione di un mandato professionale all'avvocato, il quale deve - in base all'accordo con il cliente - essere remunerato. Ci tenevo a fare chiarezza, perché un parere legale deve essere ponderato con cura e presume attività che non possono essere svolte in questa sede. I miei contributi, quindi, a tutti gli effetti devono essere intesi come degli aggiornamenti, oppure delle news, di natura legale, su temi che ritengo di attualità. Ove le occorresse - al contrario - un parere legale sulla Sua situazione, la prego di prendere contatti con lo Studio Legale col quale collaboro, all'indirizzo www.novastudia.com, sede di Milano. Alla pagina dei professionisti, sotto al mio nome, trova anche i miei riferimenti diretti per un contatto; sarei ovviamente ben lieto di poterLa aiutare. Molti cordiali saluti. Avv. Mattia Tacchini



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