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"Prodotto di montagna" sull'etichetta

“Un provvedimento importante e che può avere un forte impatto nelle nostre due province, dove l’attività agricola e di allevamento in montagna riveste una grande importanza”. Così il presidente di Coldiretti Novara Vco Sara Baudo commenta l’approvazione decreto per l’utilizzo dell’indicazione facoltativa “Prodotto di Montagna”.

Fuori Provincia
"Prodotto di montagna" sull'etichetta
Il provvedimento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni recepisce quanto introdotto dal Regolamento UE 1151/2012, il cosiddetto “Pacchetto Qualità”, con il quale sono anche state ridefinite le disposizioni in materia di DOP e IGP, abrogando il precedente Regolamento Ce 510/2006.

“E’ un passo avanti fondamentale nel percorso di valorizzazione dei prodotti e dell’attività dei nostri imprenditori che insistono sul territorio montano, preservandolo e presidiandolo proprio con il loro lavoro. Le nostre imprese agricole, presidiando le montagne del Cusio, del Verbano e dell’Ossola, svolgono un’importante azione di tutela del territorio, che si affianca al mantenimento di un’economia rurale che genera eccellenze: basti pensare all’allevamento bovino, ovicaprino, alla produzione di formaggi di qualità e al mantenimento di tradizioni storiche che si traducono in prodotti che sono oggi sinonimo di qualità e garanzia per i consumatori. Nel Vco, in particolare, l’agricoltura montana abbraccia oggi un gran numero di ambiti produttivi, dal comparto lattiero caseario, alla produzione di carni e salumi, all’apicoltura, alle farine destinate alla polenta tipica, alla coltivazione di frutta e verdura. Auspichiamo, quindi, che l’iter legislativo ora possa concludersi definitivamente in tempi brevi”.


COSA PREVEDE IL DECRETO

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

L’indicazione facoltativa di qualità “prodotti di montagna” può essere applicata ai prodotti:

• ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e lì trasformati

• derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone

• derivanti da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.


PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE E DELL’APICOLTURA

L’indicazione può essere applicata ai prodotti dell’apicoltura, se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna, e ai prodotti vegetali, se le piante sono state coltivate unicamente nella zona di montagna.

Attenzione, però: i prodotti, quali erbe, spezie e zucchero, utilizzati come ingredienti nei prodotti di origine animale e vegetale possono anche provenire da aree al di fuori delle zone di montagna, purché non superino il 50% del peso totale degli ingredienti.



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