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LegalNews: La tutela per i vizi del bene acquistato (o ricevuto in regalo!)

Il Natale è appena passato e può capitare che uno degli oggetti regalati o ricevuti presenti un difetto: quali garanzie sono previste dalla Legge a tutela dell’acquirente?

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LegalNews: La tutela per i vizi del bene acquistato (o ricevuto in regalo!)
Quando si parla di garanzia per i vizi della cosa mobile acquistata è necessario premettere che l’ordinamento prevede una garanzia generale, applicabile a tutte le compravendite (salvo particolari eccezioni), disciplinata dal codice civile agli artt. 1490 e ss.; in aggiunta, quando il venditore sia un professionista e l’acquirente un consumatore, ossia un soggetto che non acquista il bene nell’esercizio della propria attività professionale o d’impresa, l’ordinamento appresta una garanzia ulteriore – e più forte – agli artt. 130 e ss. del codice del consumo (il D.Lgs. n. 206/2005).

La disciplina generale prevede che il venditore debba garantire che la cosa venduta è immune da vizi che la rendano inidonea all’uso oppure ne diminuiscano il valore in modo apprezzabile; la garanzia, d’altra parte, non è dovuta se al momento del contratto l’acquirente conosceva il vizio della cosa oppure se quest’ultimo era facilmente riconoscibile, salvo che il venditore abbia escluso l’esistenza di difetti.

La garanzia deve essere attivata entro otto giorni dalla scoperta del vizio, salvo che le parti o la legge abbiano stabilito un termine diverso; ove la denuncia non venga effettuata nei termini, l’acquirente non potrà più azionare la garanzia. Il mezzo utilizzato per la denuncia può essere vario, salvo che il contratto non ne preveda uno specifico (generalmente la raccomandata a.r.): è opportuno però impiegare sempre uno strumento che fornisca la prova dell’invio, come l’e-mail o – preferibilmente – il fax o la raccomandata a.r.. L’azione, in qualsiasi caso, non può essere esperita quando sia decorso un anno dall’acquisto della cosa.

La garanzia generale prevede che l’acquirente possa domandare a propria scelta la riduzione del prezzo (proporzionale all’entità del difetto) oppure la risoluzione del contratto; in quest’ultimo caso il venditore deve restituire il prezzo pagato e rimborsare al compratore le spese che quest’ultimo abbia sostenuto per l’acquisto, mentre l’acquirente dovrà restituire la cosa viziata.

La garanzia prevista dal codice del consumo è sicuramente più forte: innanzitutto si prevede che il venditore debba garantire l’oggetto per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene venduto, mentre la garanzia generale è prevista solo per vizi che rendano la cosa inidonea al suo uso oppure ne riducano in modo marcato il valore. Il consumatore a sua scelta ha diritto: al ripristino della cosa venduta a spese del venditore, mediante riparazione o sostituzione, entro un termine congruo e senza che gli siano arrecati notevoli inconvenienti; alla riduzione del prezzo; alla risoluzione del contratto. Successivamente alla denuncia il venditore può offrire anche un rimedio non domandato dal consumatore, ma quest’ultimo non è tenuto ad accettarlo, ben potendo proseguire con il rimedio già richiesto.

L’unico limite alla facoltà di scelta del rimedio attribuita al consumatore è il seguente: quando il difetto sia di lieve entità e la sostituzione oppure la riparazione non siano possibili o risultino eccessivamente onerose, il consumatore potrà richiedere solo la riduzione del prezzo e non la risoluzione.

Il difetto di conformità deve essere denunciato dal consumatore all’acquirente entro il termine di due mesi dalla scoperta; la denuncia deve essere effettuata con uno strumento che fornisca la prova dell’invio, come sopra visto. L’azione non può essere più esperita, in qualsiasi caso, decorsi due anni dall’acquisto della cosa.
Infine, sottolineiamo che la normativa prevista dal codice del consumo (di matrice europea) è imperativa: non può essere modificata a sfavore del consumatore nemmeno con una apposita clausola contrattuale.

Avv. Mattia Tacchini



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