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LegalNews: La risarcibilità del danno derivante dallo stress lavorativo

La Suprema Corte, con la recentissima Ordinanza n. 5066/2018, ha affrontato il tema della risarcibilità del danno derivante da patologie connesse all’elevato stress lavorativo.

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LegalNews: La risarcibilità del danno derivante dallo stress lavorativo
Il caso sottoposto al giudizio della Cassazione è il seguente: una dipendente di una notissima testata giornalistica economica italiana, a causa dell’elevatissimo numero di ore di lavoro straordinario, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sviluppava una malattia professionale correlata allo stress lavorativo, consistente in un grave disturbo dell'adattamento con ansia e depressione.

Atteso che l’INAIL rifiutava di indennizzare il danno derivante da tale patologia, non ritenendo che esso rientrasse nel rischio assicurato, la lavoratrice adiva la competente autorità giudiziaria: sia in primo che in secondo grado, però, la sua domanda giudiziale veniva rigettata.

In particolare la Corte d’Appello confermava l'esistenza, la natura e le cause della malattia professionale denunciata dalla ricorrente (consistente in un disturbo dell'adattamento e stato depressivo con attacchi di panico), ma sosteneva che la malattia non fosse indennizzabile dall'INAIL; ciò in quanto la malattia non rientrava nell'ambito del rischio assicurato ai sensi dell’art. 3 del T.U. n. 1124/1965, il quale - stando alla ricostruzione del giudice di merito - riguarderebbe solo le malattie professionali espressamente o indirettamente previste nella tabella allegata al T.U., contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specifiche previste nella medesima tabella.

La Corte d’Appello fondava la propria decisione sulla base del rilievo che la malattia professionale era correlata a scelte di organizzazione del lavoro in ambito aziendale che non rientravano nel rischio assicurato dal T.U. e che non risultavano suscettibili di incidere sulla determinazione del premio dell'assicurazione obbligatoria che, come in qualsiasi contratto di assicurazione, era chiamata a coprire soltanto i rischi espressamente considerati. La dipendente, perciò, ricorreva per cassazione.

La Suprema Corte, investita della questione, ha preso le mosse dal proprio orientamento che nel corso degli anni ha ampliato il concetto di rischio tutelato dall’art. 1 del T.U., richiamato, ai fini delle malattie professionali, dal successivo art. 3. Ai sensi dell’orientamento citato, infatti, nell’assicurazione obbligatoria INAIL rileva non soltanto il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il c.d. rischio specifico improprio, ossia quello non strettamente insito nell'atto materiale della prestazione, ma comunque collegato con quest’ultima.

La Cassazione ha proseguito sottolineando che la tesi della Corte d’Appello, secondo la quale sarebbe da escludere che l'assicurazione obbligatoria possa coprire patologie che non siano correlate a rischi considerati specificamente nelle apposite tabelle, non può essere seguita. Al contrario di quanto affermato dai giudici di merito, infatti, nel momento in cui il lavoratore è stato ammesso a provare l'origine professionale di qualsiasi malattia, sono necessariamente venuti meno anche i criteri selettivi del rischio professionale, inteso come rischio specificamente identificato in tabelle, norme regolamentari o di legge; non si potrebbe perciò sostenere che la tabellazione sia venuta meno solo per la malattia e sia invece sopravissuta ai fini dell'identificazione del rischio tipico, ai sensi degli artt. 1 e 3 del TU.

A fronte di quanto sopra esposto la Cassazione ha concluso che sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione: ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all'INAIL, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata.

La Suprema Corte ha perciò cassato la sentenza d’appello, accogliendo il ricorso della lavoratrice.

Avv. Mattia Tacchini
www.novastudia.com



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