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LegalNews: Contratto telematico e approvazione delle c.d. clausole vessatorie

I contratti telematici, ossia quelli stipulati a distanza attraverso la rete internet, sono ormai diffusissimi: una problematica di centrale importanza, raramente affrontata dalla giurisprudenza, è quella dell’approvazione delle c.d. clausole vessatorie.

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LegalNews: Contratto telematico e approvazione delle c.d. clausole vessatorie
Come noto, nel caso in cui un contratto venga stipulato tra una parte “forte” (generalmente una grande azienda) e una “debole”, mediante l’adesione di quest’ultima alle condizioni predisposte unilateralmente dalla prima e contenute in un testo di condizioni generali di contratto, trova applicazione l’art. 1341 c.c..

La norma citata prevede che le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro solo se al momento della conclusione del contratto la parte debole le conosce oppure si trova nella condizione di conoscerle usando l'ordinaria diligenza. Ciò premesso, in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto dalla parte debole, le condizioni che:
- stabiliscono a favore della parte forte (che le ha predisposte) limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, oppure
- sanciscono a carico della parte debole decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Dato il larghissimo impiego delle clausole di cui sopra nei testi di condizioni generali di contratto predisposti dalle aziende che le adottano, diventa particolarmente rilevante comprendere - in caso di contratto telematico - quando si può ritenere che le clausole c.d. vessatorie (anche se è più corretto definirle “onerose”, per differenziarle dalle clausole vessatorie previste dal D.Lgs. n. 206/2005, ossia dal Codice del consumo) siano validamente approvate dal contraente debole.

E’ necessario segnalare che, nonostante l’enorme diffusione di questo schema contrattuale, sono pochissime le decisioni che hanno preso in esame la questione dell’approvazione delle clausole c.d. vessatorie nel contratto telematico; quest’ultimo, giova ricordarlo, generalmente si perfeziona con il meccanismo del c.d. point and click, ossia grazie alla manifestazione del consenso da parte del contraente debole mediante il click su un pulsante appositamente predisposto nella pagina internet dalla parte forte, portando alla stipulazione del contratto.

La prima decisione, una sentenza del Giudice di Pace di Partanna n. 15/2002 del 12.11.2001, tratta incidentalmente la questione, affermando che sarebbe sufficiente prevedere due differenti pulsanti nella pagina internet della società che propone il contratto alla parte debole: con la pressione del primo la parte debole manifesterebbe il consenso alla stipulazione del contratto, mentre con la pressione del secondo la stessa parte approverebbe le clausole vessatorie ai sensi dell’art. 1341 c.c..

La ricostruzione di cui sopra, però, è rimasta pressoché isolata: gli studiosi della materia, infatti, ritengono che l’approvazione delle clausole vessatorie in caso di contratto telematico debba necessariamente avvenire con l’apposizione della firma digitale oppure della firma elettronica qualificata, ossia due strumenti che garantiscono in modo sufficiente l’identità del soggetto che le appone su un documento informatico. Il contratto stipulato mediante la tecnologia del point and click, perciò, sarebbe perfettamente valido, ma risulterebbero inefficaci le clausole vessatorie non sottoscritte con la firma digitale oppure con la firma elettronica qualificata.

Nell’orientamento da ultimo esposto si inserisce la sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 30.04.2012, che vedeva tra le parti in causa un colosso dell’e-commerce; il giudice in tale sede ha ribadito la inefficacia delle clausole vessatorie approvate dalla parte debole solo con lo strumento del point and click.

Le due pronunce citate, in sostanza, sono le uniche edite in un tema così delicato e soprattutto così rilevante nell’ambito delle contrattazioni commerciali. Ovviamente, in questa sede non si può fornire una risposta certa in merito alla legittimità o meno dello strumento del point and click per l’approvazione delle clausole vessatorie: è opportuno però tenere a mente il fatto che ci si muove in un campo delicatissimo e solcato da grandi incertezze, cercando di adottare le più opportune tutele per evitare di incorrere in conseguenze gravissime in caso di contenzioso.

Avv. Mattia Tacchini
www.novastudia.com



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